Soci ente terzo settore. Quali soci può avere un ETS diversamente da una impresa sociale?
Il quesito proviene direttamente dalla Regione Piemonte che si interroga se ci siano dei limiti rispetto alla possibilità per un Ente del Terzo Settore di avere tra i propri aderenti soggetti collettivi senza scopo di lucro.
Il Ministero del Lavoro evidenzia nella risposta che con riferimento alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale sono previsti dei vincoli finalizzati a non snaturare la profilazione soggettiva di queste tipologie di Enti del Terzo settore.
Soci Ente Terzo Settore. Quali sono i limiti rispetto alla possibilità per un Ente del Terzo Settore di avere tra i propri aderenti soggetti collettivi senza scopo di lucro
Secondo il Ministero entrambe le tipologie associative possono avere tra i propri aderenti anche soggetti del Terzo Settore o realtà senza scopo di lucro ma nelle organizzazioni di volontariato tali organismi NON possono essere di numero superiore al 50% del numero delle organizzazioni di volontariato aderenti, cosi come regolamentato dall’art. 32 del Codice del terzo Settore, mentre nelle associazioni di promozione sociale gli stessi non devono essere superiori al 50% del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti, ex art. 35 del CTS.
Organizzazione di Volontariato e Associazione di Promozione Sociale: soci collettivi e persone fisiche.
Una organizzazione di volontariato può avere come soci oltre alle persone fisiche anche soci collettivi senza scopo di lucro ma a fronte di un aderente collettivo senza scopo di lucro o comunque Ente del Terzo Settore dovrà avere almeno due organizzazioni di volontariato aderenti.
In presenza quindi di una sola organizzazione di volontariato aderente, non potrà avere altre tipologie di associazioni senza scopo di lucro aderenti. In presenza di due organizzazioni di volontariato aderenti, potrà avere non più di un socio collettivo che non sia organizzazione di volontariato.
Questo socio potrà essere un Ente del Terzo settore, ivi inclusa una impresa sociale, così come un diverso Ente senza scopo di lucro non iscritto al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
Deroga prevista dal Ministero per quanto riguarda soci ente del terzo settore di ODV e APS.
Il Ministero nella sua risposta dettagliata sembra aprire ad una deroga laddove prevede che “l’ingresso nelle basi associative delle ODV e delle APS di enti del Terzo settore – o non lucrativi – non omogenei con la tipologia dell’associante dovrebbe essere consentito solo qualora nelle medesime basi associative siano comunque presenti, in numero adeguato, Enti aventi la stessa natura dell’ente interessato (e a condizione che l’associabilità di tali soggetti sia contemplata nello statuto)”.
Sembra quindi possibile che una Organizzazione di volontariato possa avere come unico socio collettivo un Ente del Terzo Settore generico quando lo stesso sia composto in maniera significativa da organizzazioni di volontariato.
Tali vincoli – evidenzia il Ministero – non comprimono l’autonomia decisionale degli enti che qualora intendano dotarsi di un diverso assetto associativo possono mantenere la qualifica di Ente del Settore ma dovranno assumere una diversa veste di Ente del Terzo Settore.
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