Approvato con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nel settembre scorso, tutto è pronto perché sia operativo sulla piattaforma telematica, istituita dal Ministero stesso, tra febbraio e marzo 2021
Approvato con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nel settembre scorso, tutto è pronto perché sia operativo sulla piattaforma telematica, istituita dal Ministero stesso, tra febbraio e marzo 2021. La notizia, per chi opera nel terzo settore, ovvero per chi si muove tra associazioni di volontariato e di promozione sociale, reti associative, enti non commerciali, non è di poco conto perché porta con sé una serie di vantaggi: omogeneità a livello nazionale delle regole di accesso e permanenza nel Registro; accessibilità più facile e, dunque, più smart, attraverso un portale dedicato, alle informazioni, compresi i rendiconti, il che significa anche più trasparenza; agevolazioni fiscali.
L’iscrizione al RUNTS non è obbligatoria ma è condizione necessaria per diventare Ente del Terzo Settore (ETS) e acquisire personalità giuridica; dà diritto, come suddetto, alle agevolazioni (soprattutto di carattere fiscale) previste per il Terzo settore; il Registro è pubblico ed è reso accessibile a tutti gli interessati in modalità telematica.
Quali soggetti possono iscriversi al RUNTS?
Possono iscriversi al RUNTS, ciascuno nella propria sezione, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società, costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.
Le organizzazioni di volontariato (ODV) e le associazioni di promozione sociale (APS) “trasmigreranno” automaticamente dai loro registri al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore RUNTS.
Questo significa che i preposti alla tenuta dei Registri Regionali delle ODV e delle APS verificheranno che nei loro archivi siano presenti tutte le informazioni necessarie per il RUNTS; se dovessero riscontrare carenze sarà loro cura contattare le Associazioni per il completamento dei dati.
Le altre Onlus, invece, dovranno presentare una domanda specifica, descritta in dettaglio nel Decreto ministeriale 106 del 2020, che disciplina l’iscrizione e la cancellazione dal Registro, le regole per il deposito degli atti, la loro tenuta e conservazione nel Registro, l’accesso ai dati, il loro aggiornamento e trattamento.
Inoltre, le Onlus dovranno scegliere in quale sezione collocarsi: questo perché la normativa in tema di Onlus è stata abrogata, anche se gli effetti di tale abrogazione si produrranno solo a partire dal periodo d’imposta successivo all’operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore RUNTS e all’autorizzazione della Commissione europea. Le reti associative sono, invece, le uniche a poter essere iscritte contemporaneamente a più sezioni.
In caso di silenzio da parte dell’ufficio, la domanda si intende accolta decorsi 60 giorni dalla presentazione della stessa. Se l’atto costitutivo e lo statuto dell’ente del Terzo settore sono redatti in conformità a modelli standard, l’ufficio iscrive l’ente entro 30 giorni dalla presentazione della domanda. In caso di diniego all’iscrizione nel Registro, è ammesso ricorso presso il tribunale amministrativo competente per territorio.
L’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore RUNTS semplificherà i passaggi per ottenere la personalità giuridica: la normativa è stata unificata (prima ogni Regione aveva le proprie regole). Adesso sarà il Notaio a presentare la domanda, certificando la sussistenza dei presupposti (atto pubblico, conforme ai dettami del TU, e sussistenza di un patrimonio di almeno 15.000 euro).
Il RUNTS, infine, è istituito a livello nazionale presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e al Ministero spetta il compito di vigilare sul sistema di registrazione degli enti del Terzo settore. La gestione dello stesso avviene però principalmente su base territoriale. All’ufficio statale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore RUNTS si affiancheranno, infatti, gli uffici regionali e provinciali (per le province autonome di Trento e Bolzano). Nel segno di una piena ed efficace collaborazione tra ETS e pubblica amministrazione.
Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore RUNTS è ai nastri di partenza. Approvato con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nel settembre scorso, tutto è pronto perché sia operativo sulla piattaforma telematica, istituita dal Ministero stesso, tra febbraio e marzo 2021.
La notizia, per chi opera nel terzo settore, ovvero per chi si muove tra associazioni di volontariato e di promozione sociale, reti associative, enti non commerciali, non è di poco conto perché porta con sé una serie di vantaggi: omogeneità a livello nazionale delle regole di accesso e permanenza nel Registro; accessibilità più facile e, dunque, più smart, attraverso un portale dedicato, alle informazioni, compresi i rendiconti, il che significa anche più trasparenza; agevolazioni fiscali.
L’iscrizione al RUNTS non è obbligatoria ma è condizione necessaria per diventare Ente del Terzo Settore (ETS) e acquisire personalità giuridica (e dunque, ad esempio, poter sottoscrivere convenzioni, accedere a contributi etc.); dà diritto, come suddetto, alle agevolazioni (soprattutto di carattere fiscale) previste per il Terzo settore; il Registro è pubblico ed è reso accessibile a tutti gli interessati in modalità telematica.
Possono iscriversi al RUNTS, ciascuno nella propria sezione, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società, costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.
Le organizzazioni di volontariato (ODV) e le associazioni di promozione sociale (APS) “trasmigreranno” automaticamente dai loro registri al RUNTS.
Questo significa che i preposti alla tenuta dei Registri Regionali delle ODV e delle APS verificheranno che nei loro archivi siano presenti tutte le informazioni necessarie per il RUNTS; se dovessero riscontrare carenze sarà loro cura contattare le Associazioni per il completamento dei dati.
Le altre Onlus, invece, dovranno presentare una domanda specifica, descritta in dettaglio nel Decreto ministeriale 106 del 2020, che disciplina l’iscrizione e la cancellazione dal Registro, le regole per il deposito degli atti, la loro tenuta e conservazione nel Registro, l’accesso ai dati, il loro aggiornamento e trattamento. Inoltre, le Onlus dovranno scegliere in quale sezione collocarsi: questo perché la normativa in tema di Onlus è stata abrogata, anche se gli effetti di tale abrogazione si produrranno solo a partire dal periodo d’imposta successivo all’operatività del RUNTS e all’autorizzazione della Commissione europea.
Le reti associative sono, invece, le uniche a poter essere iscritte contemporaneamente a più sezioni.
In caso di silenzio da parte dell’ufficio, la domanda si intende accolta decorsi 60 giorni dalla presentazione della stessa. Se l’atto costitutivo e lo statuto dell’ente del Terzo settore sono redatti in conformità a modelli standard, l’ufficio iscrive l’ente entro 30 giorni dalla presentazione della domanda. In caso di diniego all’iscrizione nel Registro, è ammesso ricorso presso il tribunale amministrativo competente per territorio.
L’iscrizione al RUNTS semplificherà i passaggi per ottenere la personalità giuridica: la normativa è stata unificata (prima ogni Regione aveva le proprie regole). Adesso sarà il Notaio a presentare la domanda, certificando la sussistenza dei presupposti (atto pubblico, conforme ai dettami del TU, e sussistenza di un patrimonio di almeno 15.000 euro).
Il RUNTS, infine, è istituito a livello nazionale presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e al Ministero spetta il compito di vigilare sul sistema di registrazione degli enti del Terzo settore. La gestione dello stesso avviene però principalmente su base territoriale. All’ufficio statale del RUNTS si affiancheranno, infatti, gli uffici regionali e provinciali (per le province autonome di Trento e Bolzano). Nel segno di una piena ed efficace collaborazione tra ETS e pubblica amministrazione.
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