Cosa sono le Imprese Sociali? Quali attività svolgono e quali sono i criteri per essere categorizzati come Impresa Sociale? Approfondiamo l’argomento e rispondiamo a queste domande nel seguente articolo.
Imprese Sociali: cosa sono?
Secondo quanto afferma il Legislatore nel DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 112 “possono acquisire la qualifica di Impresa Sociale tutti gli enti privati esercitano in via stabile e principale un’attività d’impresa d’interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività.”
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Impresa Sociale: chi ottiene e chi non ottiene la qualifica?
- Nello specifico la qualifica di Impresa Sociale può essere ottenuta da Società, Associazioni, Fondazioni e Cooperative Sociali. Quest’ultime, assieme ai loro consorzi, l’acquisiscono di diritto, in maniera automatica.
- Per quanto riguarda gli Enti Religiosi civilmente riconosciuti la qualifica si applica se vengono rispettate determinate condizioni: per le attività svolte deve essere adottato un regolamento, sotto forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata che si rifaccia alle normative del DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 112 e, inoltre, deve essere costituito un patrimonio destinato e devono essere tenute separatamente le scritture contabili.
- Invece, non possono ottenere la qualifica le Società costituite da un unico socio persona fisica, le amministrazioni pubbliche e gli enti i cui atti costitutivi limitino, anche indirettamente, l’erogazione dei beni e dei servizi in favore dei soli soci o associati.
Impresa Sociale: gli utili
Per quanto riguarda gli utili, all’Impresa Sociale, è concessa la possibilità di ripartire utili e avanzi di gestione, il tutto seppure in forma limitata.
Impresa Sociale: quali attività può svolgere?
Come abbiamo visto nella definizione iniziale, l’Impresa Sociale esercita in via stabile e principale una o più attività d’impresa di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Si considerano attività di interesse generale:
- interventi e servizi sociali
- interventi e prestazioni sanitarie
- prestazioni socio-sanitarie
- educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio
- formazione universitaria e post-universitaria
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o
- ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato
- radiodiffusione sonora a carattere comunitario
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa
- servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al 70% da imprese sociali o da altri enti del Terzo settore
- cooperazione allo sviluppo
- attività commerciali, produttive, di educazione informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell’ambito o a favore d filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un’area economica svantaggiata situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo
- servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mondo del lavoro dei lavoratori e delle persone
- alloggio sociale, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti
- microcredito
- agricoltura sociale
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata
Impresa Sociale: costituzione
L’impresa sociale è costituita con atto pubblico. Oltre a quanto specificamente previsto per ciascun tipo di organizzazione, gli atti costitutivi devono esplicitare il carattere sociale dell’impresa in conformità alle norme del DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 112.
In particolare dovrà essere indicato:
- l’oggetto sociale
- l’assenza di scopo di lucro
Gli atti costitutivi, le loro modificazioni e gli altri atti relativi all’impresa devono essere depositati entro 30 giorni a cura del notaio o degli amministratori presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede legale per l’iscrizione in apposita sezione.
Impresa Sociale: gli organi principali
All’interno dell’Impresa Sociale possiamo trovare varie cariche sociali che formano i seguenti organi:
- presidente: rappresenta l’impresa dal punto di vista legale
- assemblea dei soci: riunisce la totalità dei soci dell’impresa
- consiglio di amministrazione: viene eletto dall’assemblea dei soci e amministra l’impresa
- collegio sindacale: è l’organo di vigilanza sull’amministrazione dell’impresa
Qualora l’Impresa Sociale dovesse essere una società di capitali o a responsabilità limitata, una cooperativa o una fondazione potrebbero esserci delle variazione per quanto riguarda la funzione e l’organizzazione degli organi.
Impresa Sociale: coinvolgimento dei lavoratori
Nei regolamenti aziendali o negli statuti delle imprese sociali devono essere previste adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle loro attività.
Per coinvolgimento si intende un meccanismo tramite il quale lavoratori e utenti vari possono avere un’influenza sulle decisioni delle dell’Impresa Sociale. Particolare attenzione viene data alle questioni che incidono direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni o dei servizi.
Dovranno essere inseriti, secondo la normativa del DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 112:
- persone con disabilità
- lavoratori molto svantaggiati: rifacendoci al REGOLAMENTO UE 651/2014, intesi come un lavoratore svantaggiato privo d’impiego regolarmente retribuito da almeno 12 o 24 mesi
- persone svantaggiate: ex degenti di ospedali psichiatrici o giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti e gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all’esterno
- persone senza fissa dimora: coloro che si trovano in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un’abitazione in autonomia, iscritte nel registro istituito presso il Ministero degli Interni.
- persone beneficiarie di protezione internazionale
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