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Adeguamento statuti Enti del Terzo Settore: alle norme previste dal Codice del Terzo Settore

Aprile 23, 2021
in Gestione
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4
Adeguamento statuti Enti del Terzo Settore al 31 maggio 2021
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Il 31 maggio 2021 scadrà il termine per l’Adeguamento statuti Enti del Terzo Settore alle norme previste dal Codice del terzo Settore.

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 21 ottobre 2020 del decreto 15 settembre 2020, istitutivo del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), sono scattati, come abbiamo più volte detto, i 180 giorni di tempo, oltre che per organizzare la piattaforma telematica, per dare la possibilità agli Enti del Terzo settore (ETS) di adeguare i propri statuti al fine di potersi iscrivere nel nuovo Registro.

Gestisci un’associazione o un Ente del Terzo Settore e hai bisogno di una CONSULENZA SPECIALIZZATA?

Con il D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105, in vigore dal 11 settembre 2018, sono state introdotte disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 38, recante il codice del Terzo settore.

In particolare – come fa notare il Ministero nella circolare n. 20 del 27 dicembre 2018 39 – la disciplina degli adeguamenti statutari, contenuta nell’articolo 101, comma 2 del codice, ha visto tre importanti modifiche riguardanti:

  • l’ambito soggettivo di applicazione della norma (rivolta a sole tre categorie di enti; espunto il riferimento alle imprese sociali, regolamentare a parte);
  • il profilo temporale (innalzamento da 18 a 24 mesi del termine entro il quale è possibile apportare le modifiche statutarie avvalendosi, nei casi consentiti, dei quorum propri dell’assemblea ordinaria);
  • i limiti del ricorso alla facoltà modificativa semplificata (le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria sono attivabili limitatamente alle disposizioni del Codice
  • aventi carattere inderogabile).

Quali sono i soggetti e gli Enti che devono adeguare gli statuti alle norme previste dal Codice del Terzo Settore?

Per quanto concerne l’ambito soggettivo di applicazione, la disposizione di cui al comma 2 dell’art. 101 del D.Lgs. n. 117/2017 si applica solamente a tre categorie di enti:

  • le Organizzazioni di volontariato (OdV),
  • le Associazioni di Promozione sociale (APS)
  • le ONLUS, iscritte nei rispettivi registri attualmente previsti dalle normative di settore.

Tutte le altre associazioni, non in possesso di una delle tre qualifiche sopra menzionate e quindi non iscritte nei relativi registri, non avevano e non hanno alcun termine per adeguare i propri statuti alla Riforma detta dal D.Lgs. n. 117 del 2017 e potranno pertanto decidere se e quando entrare nel “perimetro” del Terzo settore.

Adeguamento statuti Enti del Terzo Settore: limiti temporali per poter ricorrere alla modalità semplificata.

Di norma, gli Enti del Terzo settore (ETS) dovranno, innanzitutto, adeguare i propri statuti alle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore), con le deliberazioni dell’assemblea straordinaria.

In deroga a questo principio generale, fino al 31 maggio 2021 è concessa la possibilità di approvare le disposizioni inderogabili con le maggioranze semplificate previste per l’assemblea ordinaria.

Entro il 31 maggio 2021, le ONLUS, le Organizzazioni di volontariato (OdV) e le Associazioni di promozione sociale (APS), hanno la possibilità di adeguare i propri statuti alla normativa contenuta nel Codice del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017) avvalendosi di una procedura agevolata, che permette di modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria.

La scadenza del 31 maggio 2021 (termine, peraltro, di natura non perentoria) non è altro che una data entro la quale le OdV, le APS e le ONLUS che hanno intenzione di entrare a far parte del Terzo settore, possono adeguare i propri statuti alle nuove disposizioni inderogabili previste dal D.Lgs. n. 117/2017, avvalendosi di maggioranze semplificate e convocando una assemblea ordinaria anziché straordinaria, come solitamente si richiede invece per tali cambiamenti interni all’ente (art. 101, comma 2, D.Lgs. n. 117/2017).

Resta, tuttavia, invariata la possibilità di modificare gli statuti seguendo le procedure ordinarie (approvazione delle modifiche in assemblea con maggioranza qualificata) fino a quando non partirà la verifica dei requisiti richiesti per l’iscrizione nel Registro unico, la cui andata a regime è attualmente fissata per il mese di aprile 2021.

Quali sono le norme che possono essere oggetto dell’adeguamento statuti enti del terzo settore?

Come si legge nella circolare n. 20/2018 – sulla base della nuova formulazione dell’articolo 101 comma 2, era (e sono tuttora), quindi, possibile configurare tre diverse tipologie di norme del codice del Terzo settore, suscettibili di formare oggetto di adeguamento statutario:

  • norme inderogabili;
  • norme derogabili solo attraverso espressa previsione statutaria (tali norme sono di regola individuabili per la formula “se l’atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente”);
  • norme che attribuiscono all’autonomia statutaria mere facoltà (tali norme sono di regola individuabili per la formula “l’atto costitutivo o lo statuto possono…” oppure per la formula “se l’atto costitutivo o lo statuto lo consentono…”).

Dunque, per le modifiche di natura facoltativa (quali, ad esempio, la scelta di esercitare attività “diverse”) sarà in ogni caso necessaria l’approvazione con le maggioranze previste dall’assemblea straordinaria.

Le procedure e gli adempimenti concreti per le modifiche statutarie possono essere così riassunti.

Il primo passo è l’individuazione delle modifiche da inserire nel proprio statuto tenendo presenti tutte le previsioni richieste dal Codice del Terzo settore per ciascuna tipologia di ente. Una volta individuate le modifiche da apportare al proprio statuto è necessario che le stesse siano approvate da parte del Consiglio Direttivo. Successivamente deve essere convocata un’assemblea (di solito straordinaria) che dovrà deliberare sulla proposta di modifica, secondo le maggioranze previste dallo statuto sociale attualmente vigente (ricordando che, per APS, ODV e ONLUS, fino al 31 marzo 2021 è possibile procedere alle modifiche statutarie avvalendosi di maggioranze semplificate e convocando una assemblea ordinaria anziché straordinaria).

Come deve essere redatto il verbale dell’assemblea con l’adeguamento statuti enti del terzo settore?

Una volta deliberate le modifiche, va redatto il verbale di assemblea, allegando allo stesso lo statuto nella sua redazione aggiornata. Il verbale di assemblea, con allegata la copia dello statuto nella sua redazione aggiornata, devono essere successivamente registrati all’Agenzia delle Entrate, utilizzando il modello 69 46. Il verbale con allegato lo statuto aggiornato devono essere comunicati ai rispettivi registri di appartenenza (OdV, APS o ONLUS).

Da tener presente che nel RUNTS è richiesto il deposito del solo statuto aggiornato e non anche del verbale di approvazione. Ricordiamo che per le modifiche statutarie è prevista l’esenzione sia dell’imposta di bollo (art. 82, comma 5, del D.Lgs. n. 117/2017) che dell’imposta di registro (art. 82, comma 3, del D.Lgs. n. 117/2017).

Quali sono i contenuti obbligatori che devono essere inseriti nell’atto costitutivo?

É necessario precisare che l’articolo 21 del Codice indica i contenuti obbligatori dell’atto costitutivo, che sono:

  • la denominazione dell’ente;
  • l’assenza di scopo di lucro e le finalità civiche, solidaristiche e
  • di utilità sociale perseguite;
  • l’attività di interesse generale che costituisce l’oggetto sociale;
  • la sede legale;
  • il patrimonio iniziale ai fini dell’eventuale riconoscimento della personalità giuridica;
  • le norme sull’ordinamento, l’amministrazione e la rappresentanza dell’ente;
  • i diritti e gli obblighi degli associati, ove presenti;

i requisiti per l’ammissione di nuovi associati, ove presenti, e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l’attività di interesse generale svolta la nomina dei primi componenti degli organi sociali obbligatori e, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di estinzione; la durata dell’ente, se prevista.

Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento dell’ente, anche se forma oggetto di atto separato, costituisce parte integrante dell’atto costitutivo. In caso di contrasto tra le clausole dell’atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde.


Quali sanzioni si rischiano a non adeguare gli statuti alle norme del codice del terzo settore?

Se un ente iscritto in uno dei registri previsti dall’articolo 101, comma 2, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore – CTS), non proceda, entro il termine ivi indicato, all’adeguamento del proprio statuto alle disposizioni inderogabili contenute nel medesimo D.Lgs. n. 117 del 2017, può continuare – fino all’entrata in funzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore – ad applicare le disposizioni fiscali previgenti in materia di ONLUS, organizzazioni di volontariato (ODV) e associazioni di promozione sociale (APS).

Conseguenze Extra – Fiscali.

Per quanto riguarda le conseguenze extra-fiscali derivanti dal mancato adeguamento degli statuti nei termini normativamente previsti da parte delle Associazioni di promozione sociale (APS) e delle Organizzazioni di volontariato (ODV), il Ministero del Lavoro, con la citata circolare n. 13 del 31 maggio 2019, ha posto in correlazione l’articolo 101, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017 (CTS) con la disciplina dell’istituto della “trasmigrazione” dei registri esistenti, di cui all’articolo 54 del medesimo Codice, in base al quale “gli enti pubblici territoriali provvedono a comunicare al

Registro unico nazionale del Terzo settore i dati in loro possesso degli enti già iscritti nei registri speciali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale esistenti al giorno antecedente l’operatività del Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore”.

A seguito di tale “trasmigrazione”, spetterà all’ufficio del RUNTS territorialmente competente esercitare le attività di controllo ed eventualmente richiedere – entro 180 giorni – informazioni o documenti mancanti. Fino al termine del procedimento di controllo, gli enti iscritti nei rispettivi registri continueranno a beneficiare dei diritti derivanti dalla rispettiva qualifica (art. 54, comma 4, D.Lgs. n. 117/2017).

Conseguenze fiscali

Per quanto riguarda le conseguenze fiscali derivanti dal mancato adeguamento degli statuti, anche alla luce di quanto precisato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella citata circolare, l’Agenzia delle Entrate ritiene che un ente iscritto in un registro previsto dalla legge 11 agosto 1991, n. 266 (OdV- Organizzazione di volontariato) o iscritto in un registro previsto dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383 (APS – Associazioni di Promozione Sociale) può continuare ad applicare le disposizioni fiscali discendenti dalle norme citate, sempre che sia in possesso dei requisiti formali e sostanziali previsti dalle leggi di settore, fino al termine di cui al comma 2, dell’articolo 104 del Codice anche nel caso in cui non proceda ad adeguare lo statuto entro il termine del 31 maggio 2021 alle disposizioni inderogabili del Codice.

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Comments 4

  1. Renato Pacchione says:
    2 anni ago

    Una federazione (quindi una associazione di più associazioni precedentemente qualificata come “associazione senza scopo di lucro) quali termini deve rispettare per il deposito dello statuto come ETS?

    Rispondi
  2. Pingback: Obbligo numerazione e bollatura registro volontari enti terzo settore
  3. Pingback: Iscrizione al RUNTS: quali sono le conseguenze per gli Enti che decideranno di non iscriversi? – Consulenti No Profit
  4. All the girls from next door are here with their cams! Visit Cam: https://letsg0dancing.page.link/go?hs=476eccc4f05ac63ec410ca25c93a960d& says:
    5 mesi ago

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    Rispondi

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