Che cosa è l’impresa sociale e quali sono le fonti normative che regolano la nascita, la vita e la morte delle imprese sociali in Italia?
L’impresa sociale è specificamente regolata dal D. Lgs. 112/2017, attuativo della legge delega 106/2016, anche se occorre ricordare che tale decreto non esaurisce la disciplina dell’impresa sociale. A tale ente si applicano, se compatibili, le norme di cui al D. Lgs. 117/2017 recante il Codice del terzo settore, nonché, per gli aspetti che rimangono ancora non disciplinati, le disposizioni del Codice civile Codice del Terzo settore: Questioni di diritto transitorio – Prime indicazioni. Nota direttoriale n. 12604 del 29 dicembre 2017
Il D. Lgs. 112/2017 Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell’articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106 ha definito imprese sociali “tutti gli enti privati che esercitano in via stabile e principale un’attività d’impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività”.
Non possono acquisire la qualifica di impresa sociale le società costituite da un unico socio persona fisica, le amministrazioni pubbliche (incluse le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni e gli enti locali e loro consorzi e associazioni, tutti gli enti pubblici non economici, nazionali regionali locali), e gli enti i cui atti costitutivi limitino, anche indirettamente, l’erogazione dei beni e dei servizi in favore dei soli soci o associati.
Agli enti religiosi civilmente riconosciuti le norme del Decreto 112/2017 si applicano a particolari condizioni. Le cooperative sociali e i loro consorzi acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali. Ad esse le disposizioni del Decreto 112/2017 si applicano nel rispetto della normativa specifica delle cooperative ed in quanto compatibili.
Si allargano i settori di attività dell’impresa sociale. Di nuova introduzione (rispetto al dettato del decreto legislativo n. 155 del 2006) sono, fra le altre, le attività ascrivibili a:
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale; organizzazione e gestione di attività culturali, turistiche o ricreative di particolare interesse sociale;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;
- alloggio sociale; microcredito;
- agricoltura sociale.
Quale ente del Terzo settore, l’impresa sociale non può avere come scopo principale quello di distribuire ai propri soci, amministratori, dipendenti, ecc., gli utili ed avanzi di gestione, i quali devono essere destinati allo svolgimento dell’attività statutaria o ad incremento del patrimonio. In deroga al generale divieto, il decreto consente – innovando rispetto alla disciplina previgente – la distribuzione di una quota degli utili e degli avanzi di gestione annuali. Tale quota deve comunque essere inferiore al cinquanta per cento degli utili e avanzi complessivi, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti.
La distribuzione di tale quota è ammessa per le imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V del codice civile, solo nelle seguenti modalità:
- aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell’indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall’ISTAT per il periodo corrispondente a quello dell’esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti;
- distribuzione di dividendi ai soci, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l’emissione di strumenti finanziari, in misura comunque non superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.
Per quanto riguarda le scritture contabili, le imprese sociali hanno l’obbligo di:
- tenere il libro giornale e il libro degli inventari;
- redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter del codice civile, in quanto compatibili;
- depositare presso il registro delle imprese e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.
Il decreto prevede disposizioni dirette a favorire il coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e degli stakeholders di riferimento. Tali disposizioni non si applicano alle cooperative a mutualità prevalente e agli enti ecclesiastici. Il coinvolgimento si attua attraverso strumenti di consultazione o partecipazione, onde esercitare un’influenza sulle decisioni dell’impresa sociale, con specifico (ma non esclusivo) riguardo alle condizioni di lavoro ed alla qualità dei beni e servizi prodotti o scambiati.
Per quanto riguarda la disciplina del lavoro, il decreto ribadisce il principio della non inferiorità del trattamento economico e normativo dei lavoratori dell’impresa sociale rispetto a quanto previsto dai contratti collettivi. Aggiunge un limite all’eventuale divario salariale tra i lavoratori dipendenti dell’impresa sociale. Tale divario non può essere superiore al rapporto (calcolato sulla retribuzione annuale lorda) di uno ad otto. È ribadita l’ammissione della prestazione di attività di volontariato all’interno dell’impresa sociale (i volontari non possono superare i lavoratori).
Si ricorda infine che le imprese sociali possono destinare una quota non superiore al tre per cento degli utili netti annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, a fondi istituiti dagli enti e dalle associazioni (anche enti associativi riconosciuti), nonché dalla Fondazione Italia Sociale, specificamente ed esclusivamente destinati alla promozione e allo sviluppo delle imprese sociali attraverso azioni ed iniziative di varia natura, quali il finanziamento di progetti di studio e di ricerca in tema di impresa sociale o di attività di formazione dei lavoratori dell’impresa sociale, la promozione della costituzione di imprese sociali o di loro enti associativi, o il finanziamento di specifici programmi di sviluppo di imprese sociali o di loro enti associativi.
Per quanto riguarda le disposizioni fiscali, è prevista la defiscalizzazione degli utili se investiti per intero nell’attività dell’impresa sociale nonché la detrazione IRPEF del 30% delle somme investite dai privati ( fino ad un milione di euro) e mantenute per un limite di tre anni, nonché la deduzione IRES del 30% sulle somme delle somme investite da imprese e mantenute per almeno tre anni.
Successivamente, nel corso di incontri del Governo con attori istituzionali (Commissione politiche sociali della Conferenza Stato – Regioni, Amministrazione finanziaria, rappresentanti del Notariato) e a seguito di riunioni con il Consiglio nazionale del Terzo settore, è emersa l’esigenza di apportare correzioni alla nuova normativa sulla impresa sociale. Il 21 marzo 2018, il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 112, recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale. Lo schema di decreto (A.G. 019) è stato quindi trasmesso alle Camere per l’espressione del parere. Le questioni emerse, oggetto dell’intervento in esame, riguardano:
Le questioni oggetto dell’intervento riguardano:
- l’aggiornamento del calcolo della quota di lavoratori qualificati come “molto svantaggiati” dipendenti dell’impresa sociale;
- l’esplicitazione della disciplina applicabile in materia di cooperative, con specifico riguardo ai ristorni ed alle operazioni straordinarie;
- il rapporto tra imprese sociali e pubbliche amministrazioni: il divieto per queste ultime di assumere la direzione, il coordinamento o il controllo di un’impresa sociale potrebbe risultare impeditivo dell’acquisto della qualifica di impresa sociale per quegli enti privati (ex IPAB) per i quali la preposizione alla presidenza dell’organo di amministrazione di un rappresentante della P.A. non è associata ad un effettivo potere di direzione;
- l’adeguamento degli statuti delle imprese sociali alle novità legislative con la maggioranza prevista per l’assemblea ordinaria, che non dovrebbe essere utilizzata per approvare ulteriori modifiche non richieste;
- la previsione di forme di collaborazione tra le diverse amministrazioni competenti in materia di controlli sulle imprese sociali;
- la previsione di un limite temporale volto a circoscrivere le agevolazioni fiscali sugli investimenti a favore delle imprese sociali, unitamente al ridotto limite temporale di mantenimento dell’investimento.
Le Commissioni speciali di Camera e Senato hanno espresso parere sul provvedimento: al Senato il 22 maggio 2018 (parere favorevole condizionato) e il 7 giugno alla Camera (parere favorevole con osservazioni).
Sulla G.U 185 del 10 agosto 2018, è stato infine pubblicato il D. Lgs. 20 luglio 2018, n. 95, Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, ai sensi dell’articolo 1, comma 7, della legge 6 giugno 2016, n. 106.