Qualifica giuridica di ente del terzo settore: quali sono i requisiti che un associazione deve avere per poter essere definita come ente del terzo settore?
Il Codice del Terzo settore, di cui abbiamo più volte discusso anche su queste pagine, dedica all’identificazione dei requisiti per l’assunzione della qualifica di Ente del Terzo Settore un attenzione particolare. Gli artt. 5-54, in particolare chairscono diversi aspetti riguardo il tema dei requisiti necessari per l’assunzione della qualifica giuridica di ente del Terzo settore.
Enti del Terzo Settore. Attività di interesse generale.
Il primo fondamentale requisito per poter essere definiti come Enti del terzo Settore, è l’esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività d’interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Il Codice del terzo settore all’art. 5 elenca una dettagliata serie d attività, tra le quali:
- interventi e prestazioni sanitarie;
- prestazioni socio-sanitarie;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- formazione extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori;
- alloggio sociale;
- agricoltura sociale;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
Qual è il dato più importante che emerge dall’analisi dell’articolo 5 del Codice del Terzo Settore?
Il dato principale che emerge dall’analisi dell’ articolo 5 del Codice del Terzo Settore è l’indicazione di un netto cambiamento di prospettiva, soprattutto in relazione alla normativa degli anni dei decenni precedenti. Mentre fino agli anni novanta si è ragionato e costruito l’impianto normativo regolamentante il Terzo settore sul concetto di “attività di utilità sociale” (un’attività rivolta al singolo soggetto svantaggiato) oggi invece il legislatore ha sviluppato un pensiero differente, imperniato sul concetto di “attività di interesse generale”, ponendo così attenzione ai bisogni dell’intera società civile.
Il nuovo Codice del Terzo Settore riconosce inoltre la possibilità di svolgere “attività diverse” rispetto a quelle definite dall’elenco che abbiamo riportato qualche riga sopra, purché vengano rispettate due condizioni: l’atto costitutivo o lo statuto devono consentire l’esercizio di tali attività e le stesse devono considerarsi secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.
In ultima analisi, sempre nell’ambito delle attività, viene definita per la prima volta la raccolta fondi, come il “complesso delle attività ed iniziative poste in essere da un ente del Terzo settore al fine di finanziare le proprie attività d’interesse generale.”
Destinazione del patrimonio e assenza di scopo di lucro
Un ulteriore caratteristica degli enti del Terzo settore utilizzata per definire correttamente la qualifica di ente del terzo settore è la destinazione vincolata del patrimonio. Il patrimonio degli enti del terzo settore deve essere utilizzato esclusivamente per lo svolgimento dell’attività statutaria (perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale).
N.B. Gli enti del terzo settore dotati di personalità giuridica e iscritti nel registro delle imprese possono eventualmente costituire uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi degli artt. 2447-bis e seguenti del Codice Civile.
In ogni caso, a seguito dell’estinzione o dello scioglimento dell’ente, il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio del RUNTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, agli altri ETS secondo le disposizioni statutarie o dell’organo sociale competente, ovvero, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
Il vincolo sul patrimonio è imposto inoltre dall’assenza di scopro di lucro che deve contraddistinguere l’attività degli enti, i quali non possono distribuire, neppure indirettamente, i propri utili. Al riguardo, l’art. 8, comma 3 del CTS prevede una casistica di attribuzioni indirette, tra cui si evidenziano:
- la corresponsione ad amministratori, sindaci e chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all’attività svolta e alle responsabilità assunte;
- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del 40% rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi;
- la cessione di beni o servizi a condizioni più favorevoli di quelle di mercato a chiunque operi per l’organizzazione o ne faccia parte.
Denominazione sociale, lavoro, bilancio, libri sociali e obblighi di trasparenza
L’assunzione della qualifica giuridica di ETS è subordinata all’adempimento di ulteriori obblighi imposti dal CTS.
In primo luogo, si legge anche in diversi studi del CESVOT lombardia, la denominazione sociale dell’ente deve contenere l’indicazione di ente del Terzo settore o l’acronimo ETS. Sul punto, la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 29 dicembre 2017 (Codice del Terzo settore. Questioni di diritto transitorio. Prime indicazioni) ha precisato che, già in questa fase transitoria, gli enti che possiedono ad oggi la qualifica di ODV, APS e ONLUS possono utilizzare l’acronimo “ETS” per qualificarsi negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
Iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore
Oltre ai presupposti, imprescindibili per l’assunzione della qualifica di ETS, il D.Lgs. 117/2017 richiede anche espressamente l’iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore. Il Registro sarà tenuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e sarà operativamente gestito su base territoriale e con modalità informatiche, in collaborazione con ciascuna Regione e Provincia autonoma. Sarà, inoltre, suddiviso in sette sezioni coincidenti con le diverse tipologie di ETS disciplinate dal CTS (organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali, reti associative, società di mutuo soccorso e altri ETS), ma nessun ente potrà iscriversi contemporaneamente in due o più sezioni, ad eccezione delle reti associative.
Gli enti che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale dovranno iscriversi anche nel registro delle imprese.
Ai fini dell’iscrizione, dovrà essere presentata la relativa domanda, a cura del legale rappresentante dell’ente o della rete associativa a cui lo stesso aderisca, presso l’Ufficio Unico nazionale della Regione o Provincia autonoma in cui è situata la sede legale dell’ente, depositando a tal fine l’atto costitutivo, lo statuto ed eventuali allegati, nonché indicando la specifica sezione nella quale si richiede l’iscrizione.
L’ente si intenderà automaticamente iscritto decorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda ovvero dalla rettifica o modifica apportata su richiesta del competente Ufficio, salvo che questo rilevi l’insussistenza delle condizioni per la costituzione di un ente del Terzo settore e ne rifiuti, pertanto, l’iscrizione nel Registro.
Importanza del RUNTS nella definizione di enti del terzo settore!
Il RUNTS costituirà uno strumento di fondamentale importanza per la conoscenza degli ETS, in quanto sarà pubblico e accessibile a tutti gli interessati in via telematica, i quali potranno verificare le informazioni principali concernenti la vita dell’ente, quali: la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il possesso della personalità giuridica, l’oggetto dell’attività di interesse generale, nonché eventuali processi di fusione, scissione, scioglimento ed estinzione.
Dovranno essere resi noti, inoltre, i bilanci e i rendiconti di cui agli art. 13 e 14 del CTS, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell’anno precedente.
Fonte. Codice Del Terzo Settore