Con l’introduzione degli schemi di bilancio il legislatore ha voluto predisporre un’analisi che permetta di percepire la qualità delle attività svolte. Il legislatore quindi, per definire correttamente la Bilancia degli Enti Commerciali e Non Commerciali, non ha preso in considerazione unicamente gli aspetti civilistici e contabili, ma anche quelli fiscali.
L’art 13 e l’importanza dell’attività commerciale per gli ETS.
L’articolo 13 del Codice Del Terzo Settore recita testualmente che se l’ETS svolge attività commerciale in modo prevalente NON potrà predisporre il bilancio secondo il decreto ministeriale 39 del 2020 ma invece dovrà seguire i dettami del Codice Civile, in quanto equiparati a società di capitali
Qualifica commerciale VS qualifica non commerciale.
Il nostro consiglio è quello di verificare sempre il mantenimento della qualifica NON commerciale in quanto il superamento di tale soglia comporterà un immediata variazione del regime contabile; la perdita delle agevolazioni; la gestione amministrativa secondo normativa societaria predisposizione del bilancio secondo il Codice Civile.
Se dovessimo fare un esempio concreto diremo che se un ETS nell’anno 2021 svolge attività istituzionale e attività commerciale dovrà necessariamente tenere la propria contabilità separata, in modo da capire quale delle due attività risulterà prevalente.
Nel caso, a fine anno sociale, l’ETS dovesse chiudere il bilancio e dovesse accorgersi di aver superato la soglia limite, l’ETS perderebbe la qualifica di ENTE NON COMMERCIALE. In questo caso l’ETS, fino al mese in cui risulta all’interno della soglia di fatturato dovrà gestire contabilità e bilancio come un ente non commerciale, mentre dal momento in cui tale soglia risulterà superata sarà necessario seguire la normativa di riferimento societaria e rientrerà nell’ambito degli enti commerciali. Il passaggio ad ente commerciale comporta l’attivazione di una doppia partita iva e l’obbligo di redigere un bilancio ordinario secondo il codice civile.