Nel recentissimo decreto numero 106 a firma del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, è stata disciplinata la normativa e il settore del volontariato, con particolare attenzione agli enti del terzo settore e all’obbligatorietà o meno dell’iscrizione degli stessi al RUNTS Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. In questa normativa è messo nero su bianco come anche gli Enti Religiosi POSSONO richiedere l’iscrizione al runts e, cosi, continuare ad usufruire dei benefici fiscali ed economici previsti dal Codice.
Gli enti religiosi sono obbligati ad iscriversi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore? Le risposte dei Consulenti No Profit!
Allora, come abbiamo già avuto modo di affermare più volte, gli enti religiosi (che possiamo definire anche come enti ecclesiastici) civilmente riconosciuti che manifestino la volontà e l’intenzione di iscriversi al registro unico nazionale del terzo settore per quanto riguarda le attività di interesse generale previste dall’articolo 5 del Decreto Ministeriale 106/2020 possono farlo.
Gli enti religiosi sono obbligati ad iscriversi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore?
Piùà che di un esplicito obbligo dobbiamo parlare di una possibilità, anche se (è giusto sottolinearlo) gli Enti Religiosi che ad oggi abbiano già attivato un ramo onlus e che non sceglieranno di non iscriversi al RUNTS perderanno il diritto di chiamarsi ONLUS e di beneficiare dei privilegi ad esso connessi.
P.S Gli enti religiosi che volessero continuare a svolgere attività di interesse generale possono farlo anche senza attivare uno specifico Ramo di Terzo settore e quindi continuando ad applicare la fiscalità comune degli enti non commerciali. Inoltre, è bene ricordarlo, l’eventuale scelta di creare un Ramo dedicato al Terzo settore non comporta, per forza di cose, un esplicito obbligo di inserirvi tutte le attività di interesse generale svolte.
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Per gli Enti Religiosi comunque si avvicina il momento di scegliere se iscriversi al runts oppure no. Infatti, differentemente da quanto previsto per APS e ODV, la normativa prevede un esplicita dichiarazione di scelta per accedere ai benefici del registro unico nazionale del terzo settore.
Gli enti religiosi quindi non accedono automaticamente ai benefici fiscali previsti dal RUNTS ma devono presentare domanda di iscrizione al RUNTS cosi come previsto dall’art. 47, Codice del Terzo Settore.
Cosa succede su un Ente Religioso dotato di un ramo ONLUS non dovesse iscriversi?
Le pendenze burocratiche sono tante e un ente potrebbe anche non riuscire a rispettare le scadenze previste dalla legge. Se un ente religioso non dovesse presentare domanda di iscrizione al runts nei tempi prestabiliti vedrebbe decadere il titolo di ONLUS e sopratutto dovrebbe devolvere i suoi beni ad un ente terzo iscritto al registro
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