Il registro unico nazionale del terzo settore (Runts) serve a dare pubblicità dell’esistenza di un ente di terzo settore (Ets) e di alcuni dati fondamentali riguardanti la sua struttura e attività.
Il registro unico nazionale del terzo settore (Runts) serve a dare pubblicità dell’esistenza di un ente di terzo settore (Ets) e di alcuni dati fondamentali riguardanti la sua struttura e attività. Esso ha quindi una funzione di trasparenza – anche con riguardo all’applicazione della normativa fiscale – e di certezza del diritto anche con riguardo ai terzi che entrano in rapporto con gli Ets stessi.
L’iscrizione nel Runts dà diritto ad accedere alle agevolazioni previste per il terzo settore e dà la possibilità di stipulare convenzioni con amministrazioni pubbliche per lo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale (gli enti costituiti dopo il 3 agosto 2017 possono accedere a tale opportunità dopo 6 mesi dalla costituzione).
Possono iscriversi al Runts tutti gli enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o piu’ attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.
Il Runts si compone delle seguenti sezioni (che possono essere modificate dal Ministero, sentita la conferenza unificata):
- organizzazioni di volontariato;
- associazioni di promozione sociale;
- enti filantropici;
- imprese sociali, incluse le cooperative sociali;
- reti associative;
- società di mutuo soccorso;
- altri enti del terzo settore.
Ad eccezione delle reti associative, nessun ente può essere contemporaneamente iscritto in due o più sezioni.
RUNTS Registro Unico Nazionale Terzo Settore – procedura d’iscrizione
- la domanda di iscrizione nel Runts è presentata – contestualmente al deposito di atto costitutivo, statuto ed eventuali allegati e indicazione della sezione del registro in cui si chiede l’iscrizione – dal rappresentante legale dell’ente o della sua rete associativa presso l’ufficio competente, e cioè:
- l’ufficio regionale o provinciale competente;
- l’ufficio statale per l’iscrizione nella sezione delle reti associative;
- all’atto della registrazione, l’ufficio acquisisce la relativa informazione antimafia quando gli enti superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
- totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00euro;
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00euro;
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 12unità.
- l’ufficio verifica la sussistenza delle condizioni necessarie per l’iscrizione. Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, può:
- iscrivere l’ente;
- rifiutare l’iscrizione con provvedimento motivato;
- invitare l’ente a completare o rettificare la domanda ovvero ad integrare la documentazione.
In caso di silenzio da parte dell’ufficio, la domanda si intende accolta decorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda o dalle rettifiche/ integrazioni richieste dall’ufficio.
Nel caso di diniego all’iscrizione nel Registro è ammesso ricorso avanti al tribunale amministrativo competente per territorio.
Nel Runts Registro Unico Nazionale Terzo Settore devono risultare per ciascun ente almeno le seguenti informazioni:
- la denominazione;
- la forma giuridica;
- la sede legale, con l’indicazione di eventuali sedi secondarie;
- la data di costituzione;
- l’oggetto dell’attività di interesse generale, il codice fiscale o la partita Iva;
- il possesso della personalità giuridica e il relativo patrimonio minimo;
- le generalità dei soggetti che hanno la rappresentanza legale dell’ente;
- le generalità dei soggetti che ricoprono cariche sociali con indicazione di poteri e limitazioni.
Nel registro devono inoltre essere iscritte entro 30 giorni – con contestuale deposito dei relativi atti – tutte le vicende più rilevanti dell’ente: il riconoscimento della personalità giuridica; le modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto; le deliberazioni di trasformazione, fusione, scissione, di scioglimento, estinzione, liquidazione e cancellazione; i provvedimenti che ordinano lo scioglimento, dispongono la cancellazione o accertano l’estinzione; le generalità dei liquidatori; tutti gli altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o di regolamento.
L’ente deve depositare entro il 30 giugno di ogni anno le scritture contabili e i bilanci.