Una convenzione con un comune per la gestione di un palasport è un titolo adeguato a richiedere il Bonus 110%.
L’Istante dichiara di essere una “associazione sportiva dilettantistica” (di seguito “Associazione” o “Istante”) iscritta nell’apposito Registro istituito dal CONI e di avere come finalità lo sviluppo e la diffusione delle attività sportive intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale, nonché la gestione di attività agonistiche, ricreative, comprese le attività culturali, di svago e di tempo libero.
Per il perseguimento delle citate finalità, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti, l’Istante riferisce di gestire impianti abilitati alla pratica sportiva e di organizzare gare, campionati e manifestazioni sportive.
A tal riguardo, l’Associazione evidenzia che è vigente e pienamente operativa, ai sensi dell’articolo 90, comma 25, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e s.m.i, una Convenzione con il Comune per la gestione del Palazzetto dello sport di cui è proprietario, “costituito da 1) un impianto sportivo polivalente coperto con due campi da gioco (…), 2) palazzina servizi – spogliatoi e relative aree scoperte pertinenziali”. La stessa riferisce che “la Convenzione è stata stipulata nella forma della scrittura privata non autenticata, soggetta a registrazione in caso d’uso”.
L’Associazione istante rappresenta che l’articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020 (decreto Rilancio) riconosce anche alle associazioni sportive dilettantistiche la possibilità di fruire del Superbonus, limitatamente ai lavori effettuati su immobili destinati a spogliatoi.
Ciò posto, l’Istante chiede se la citata Convenzione sia titolo di possesso idoneo al fine di accedere al Superbonus di cui all’articolo 119 del citato decreto Rilancio in relazione agli interventi agevolabili che intende realizzare negli spogliatoi dell’immobile affidato in gestione.
Cosa si afferma nella risposta N. 114/2021 dell’Agenzia delle Entrate?
“Nel caso in esame, fermo restando il trattamento fiscale ai fini delle imposte indirette del rapporto convenzionale tra l’Associazione istante ed il Comune concedente (non oggetto di quesito), si può ritenere che l’allegata Convenzione possa costituire titolo idoneo a consentire all’Associazione istante l’applicazione della citata disposizione fiscale relativa al Superbonus. Ciò in quanto il sistema di protocollazione adottato dal Comune è idoneo a garantire che l’Associazione istante abbia la disponibilità giuridica e materiale (cfr. art. 3, comma 3, della Convenzione) dell’impianto sportivo a far data dal 25 giugno 2019, vale a dire prima del sostenimento delle spese relative agli interventi ammessi all’agevolazione.
Con riferimento al caso di specie, in presenza dei requisiti e delle condizioni normativamente previsti, previo assenso del Comune proprietario all’esecuzione dei lavori da parte del concessionario, è ammesso l’accesso al Superbonus in relazione alle spese sostenute per la realizzazione di interventi ammissibili relativi all’immobile o parte di esso adibito a spogliatoio”.