Gli enti del Terzo Settore devono redigere il bilancio di esercizio formato da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, indicazione dei proventi e degli oneri dell’ente, la relazione di missione che deve illustrare le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
La mancanza di uno solo dei documenti compresi all’interno del fascicolo di bilancio rende la delibera di approvazione annullabile.
Il bilancio degli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa secondo l’ART. 13 CTS CO.2), quindi riepilogando:
- • ENTRATE < 220.000 EURO – possibilità di utilizzare gli schemi semplificati con regime di cassa
- • ENTRARE > 220.000 EURO – in questo caso è possibile usare gli schemi ordinari con regime per competenza.
- • in caso di ETS CON prevalente attività commerciale sarà invece necessario fare il bilancio cosi come indicato dal Codice Civile.
Attenzione però.
Al superamento della soglia dei 220mila euro, anche solo per un anno, gli ETS non commerciali dovranno predisporre il bilancio in forma ordinaria a partire dall’anno successivo al superamento.
Quindi se nel 2o21 si supera la soglia dei 220mila euro, per l’anno 2021 sarà ancora possibile utilizzare il regime semplificato, ma a partire dal 2022 sarà obbligatorio utilizzare il regime ordinario. Attenzione però, perché la modifica non andrà a riguardare solo l’utilizzo o meno dello schema di bilancio ma andrà a ribaltare tutta la contabilità degli Enti del terzo Settore.
Regime di Competenze Monetaria e regime di competenza economica.
L’articolo 13 del CTS da un indicazione precisa su quale regime contabile adottare a seconda che le entrate superino oppure no i 220mila euro di entrate.
- • REGIME DI COMPETENZA MONETARIA deve essere applicato con ENTRATE inferiori a 220.000
- • REGIME DI COMPETENZA ECONOMICA deve essere utilizzato con ENTRATE superiori a 220.000
Utilizzando il regime di competenza monetaria, la rilevazione dei documenti contabili avviene nel momento esatto in cui si ha movimentazione finanziaria, mentre rientrando in regime economico, la rilevazione dei documenti contabili dovrà risultare nel momento in cui questi si verificano, a prescindere dal movimento finanziario.
La scelta del regime contabili quindi non sarà una decisione da prendere alla leggera, ma dovrà invece essere effettuata analizzando in dettaglio tutte le attività svolte e il patrimonio associativo.
L’utilizzo del criterio di competenza economica può quindi aiutare e dare un reale supporto alla corretta gestione delle risorse in quanto consente di avere sempre sotto controllo la situazione economica precisa dell’ente e di poter quindi prendere delle decisioni in base all’effettivo stato di salute dell’ets.
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