La riforma strutturale dell’istituto del cinque per mille dell’IRPEF in favore degli enti del Terzo Settore
L’istituto del 5 per mille è stato introdotto a titolo sperimentale per l’anno 2006 dalla legge n. 266 del 2005 (commi 337-340 dell’art. 1) con l’istituzione di un apposito Fondo nel quale far confluire una quota pari al 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche da destinare ad una serie di finalità di interesse sociale e di ricerca.
L’istituto è stato poi annualmente confermato da apposite norme di legge fino all’anno 2014, ed è stato reso definitivo a partire dall’esercizio 2015 con la legge di stabilità per il 2015 che ne ha definito il relativo ammontare annuale, da intendersi quale limite massimo di spesa, stanziato per le finalità cui è diretto il 5 per mille (art. 1, co. 154, legge n. 190/2014).
Con i decreti di attuazione (D.P.C.M. 23 aprile 2010 e D.P.C.M. 7 luglio 2017) sono state introdotte disposizioni tese a rafforzare vari aspetti della semplificazione e della rendicontazione del cinque per mille dell’irpef per gli enti del terzo settore

Nel 2017, in attuazione della delega conferita al Governo dall’art. 9, comma 1, lettere c) e d), della legge n. 106 del 2016 (di riforma del Terzo settore), è stato emanato il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, finalizzato al completamento della riforma strutturale dell’istituto del cinque per mille dell’IRPEF in favore degli enti del Terzo Settore e all’introduzione, per gli enti beneficiari, di obblighi di pubblicità e di trasparenza sulle risorse ad essi destinate.
La norma si propone di razionalizzare e revisionare i criteri di accreditamento dei soggetti beneficiari e dei requisiti per l’accesso al beneficio; la semplificazione e accelerazione delle procedure per il calcolo e l’erogazione dei contributi spettanti; l’introduzione di obblighi di pubblicità delle risorse erogate; la revisione della disciplina sanzionatoria.
Con il D.P.C.M. 23 luglio 2020 è stata aggiornata la disciplina delle modalità e dei termini per l’accesso al riparto del cinque per mille dell’IRPEF agli enti del terzo settore destinatari del contributo e sono stati definiti le modalità e i termini per la formazione, l’aggiornamento e la pubblicazione dell’elenco permanente degli enti iscritti e per la pubblicazione degli elenchi annuali degli enti ammessi (in attuazione di quanto previsto dall’art. 4 del citato D.Lgs. n. 111 del 2017 e in sostituzione dei previgenti D.P.C.M.).
Gli adempimenti a carico degli enti interessati sono razionalizzati e armonizzati con le disposizioni del nuovo Codice del Terzo settore. Rispetto alla normativa previgente si segnalano le novità principali: tra i soggetti destinatari del 5 per mille sono previsti gli Enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore:
- gli enti interessati possono dichiarare di voler partecipare al riparto direttamente in sede di iscrizione al Registro;
- sono individuate per ciascuna tipologia di enti le Amministrazioni competenti a ricevere le istanze di iscrizione;
- nella procedura di iscrizione è eliminato un doppio adempimento (domanda e dichiarazione sostitutiva), prevedendosi un’unica autocertificazione;
- sono uniformati i termini per la presentazione della domanda di iscrizione e per la pubblicazione degli elenchi per tutte le tipologie di enti. In tal modo sono agevolati gli adempimenti per quegli enti che possono accedere al contributo in più categorie;
- inoltre sono armonizzati i termini per la pubblicazione degli elenchi ai fini della dichiarazione precompilata;
- ciascuna Amministrazione pubblica sul proprio sito web l’elenco permanente degli enti accreditati nei precedenti esercizi, con le integrazioni e gli aggiornamenti; i controlli sul possesso dei requisiti necessari per l’ammissione al riparto sono effettuati da ciascuna Amministrazione, in luogo dell’Agenzia delle entrate; al fine di evitare l’eccessiva parcellizzazione delle risorse, l’importo minimo erogabile a ciascun beneficiario è innalzato da 12 a 100 euro;
- sono confermati gli obblighi di trasparenza e di rendicontazione a carico dei beneficiari dei contributi.
I contribuenti possono destinare le risorse del 5 per mille dell’IRPEF alle seguenti finalità:
- sostegno degli enti del Terzo settore iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società; finanziamento della ricerca scientifica e dell’università;
- finanziamento della ricerca sanitaria; attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente; sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale;
- finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici;
- finanziamento degli enti gestori delle aree protette.
Per quel che concerne le risorse, la legge di bilancio per il 2020 (legge n. 160/2019, comma 720) ha incrementato le risorse destinate al 5 per mille IRPEF di 10 milioni per il 2020, di 20 milioni per il 2021 e di 25 milioni a decorrere dal 2022, portando dunque l’autorizzazione di spesa destinata alla liquidazione della quota del 5 per mille dell’IRPEF agli enti del terzo settore a 510 milioni per l’anno 2020, in 520 milioni per l’anno 2021 e in 525 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022.
Si rammenta, infine, che la legge 4 agosto 2016, n. 163, di riforma della legge di contabilità e finanza pubblica n. 196/2009, ha introdotto il divieto di utilizzo delle risorse del cinque per mille dell’IRPEF, che risultino effettivamente utilizzate sulla base delle scelte dei contribuenti, per la copertura finanziaria di altre norme, al fine di garantire il rispetto delle scelte espresse dai contribuenti all’atto del prelievo fiscale.