Come cambia l’attività di ASD e SSD con la riforma degli ETS? Come redigere statuto e atto costitutivo e quali sono gli errori più comuni nella scrittura dello Statuto!
Sono A.S.D. e S.S.D. tutti quegli enti collettivi che vengono costituiti nel rispetto dei commi 17 e 18 dell’art. 90 della legge 289/02 (ossia la finanziaria dell’anno 2003), regolarmente affiliati ad una Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata o Ente di promozione sportiva regolarmente conosciuto dal Coni ed iscritte al Registro Coni delle società e associazioni sportive dilettantistiche.
L’ atto costitutivo e lo statuto devono essere redatti secondo i commi 17 e 18 art. 90 legge 289/02, in particolare ci devono essere:
- La denominazione;
- L’oggetto sociale;
- L’attribuzione della rappresentanza legale dell’associazione;
- L’ assenza scopo di lucro e divieto di distribuzione degli utili;
- Principio di democrazia e intrasmissibilita’ delle quote sociali;
- Criteri per l’ammissione e l’esclusione degli associati;
- Destinazione del patrimonio nel caso di scioglimento dell’ associazione e delle società; 8. Obbligo di redigere il rendiconto economico- finanziario;
- Modalità di scioglimento dell’associazione.
ASD E SSD e riforma ets Enti del Terzo Settore
Permane per il mondo sportivo dilettantistico la possibilità di scelta per l’applicazione dell’attuale e specifica disciplina in tema di associazioni e società sportive dilettantistiche.
Occorre, peraltro, considerare che non esiste per l’ente sportivo dilettantistico incompatibilità tra iscrizione nel Registro Unico ETS e iscrizione nel registro del CONI.
Da quanto detto, si ritiene che l’ente sportivo che opta per l’iscrizione nel Registro CONI non perda la possibilità di fruire dei benefici accordati agli enti iscritti anche al registro CONI sopra richiamati, salvo rinunciare, come detto in precedenza, al regime forfetario di cui alla l. 398/91.
N.B. Particolare Attenzione allo STATUTO in relazione ai fini previsti dal CONI.
In relazione ai fini societari previsti dal CONI bisogno fare attenzione a verificare che nell’oggetto sociale sia specificata la disciplina sportiva previste dalla delibera del Coni n. 1566 del 20/12/2016. Consulenti no profit, inoltre, suggerisce caldamente di verificare che nell’oggetto sociale siano inserite tutte le attività svolte dall’associazione, esempio: lo sport, la gestione degli impianti, il riconoscimento ai fini sportivi, la pubblicità, l’utilizzo dei social network, la gestione del ristobar.