Il D. Lgs. 117/2017 Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 , entrato in vigore il 3 agosto 2017, ha provveduto “al riordino e alla revisione organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti relative agli enti del Terzo settore, compresa la disciplina tributaria applicabile a tali enti” configurandosi come uno strumento unitario in grado di garantire la “coerenza giuridica, logica e sistematica” di tutte le componenti del Terzo settore al fine di “sostenere l’autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona e valorizzando il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione dei principi costituzionali”. Un articolo della dottoressa Damiana Casalino, Consulente specializzata nel Terzo Settore.
- Come Adeguare gli statuti associativi entro il 31 ottobre: guida pratica per associazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, imprese sociali, onlus e altri enti del terzo settore.
- Quali sono le associazioni coinvolte?
- Come devo comportarsi le ONLUS?
- Cosa devo fare dopo aver modificato lo statuto?
Come Adeguare gli statuti associativi entro il 31 ottobre: guida pratica per associazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, imprese sociali, onlus e altri enti del terzo settore.
Il Codice prevede l’obbligo per tutti gli enti di terzo settore di modificare i loro statuti inserendovi l’indicazione di ente del Terzo settore o l’acronimo ETS e le clausole definite inderogabili.
Pertanto, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di volontariato e le Onlus iscritte nei rispettivi registri avranno tempo fino al 31 ottobre 2020 (secondo l’articolo 35, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito nella legge 24 aprile 2020, n. 27) per modificare il loro statuto e aggiornarlo alla riforma del terzo settore. Le altre associazioni non in possesso di una delle tre qualifiche menzionate e quindi non iscritte nei relativi registri non hanno alcun termine per adeguare lo statuto alla Riforma e potranno decidere se e quando entrare nel “perimetro” del Terzo settore.
Quali sono le associazioni coinvolte?
Le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le Onlus possono adeguare i propri statuti entro il 31 ottobre alle sole indicazioni richieste dal codice del terzo settore utilizzando le maggioranze semplificate previste per le delibere dell’assemblea ordinaria.
Le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale sono quelle iscritte ai rispettivi registri, tenuti dalle regioni o dalle province autonome.
Le Onlus sono iscritte all’anagrafe unica, tenuta dall’agenzia delle entrate.
Gli enti non iscritti ai registri che intendano adeguare gli statuti ai fini dell’iscrizione a questi ultimi, dovranno comunque applicare le disposizioni statutarie previste per le modifiche degli statuti e non potranno beneficiare della semplificazione di cui all’articolo 101.
Come devo comportarsi le ONLUS?
Si ricorda che la riforma ha abrogato la qualifica di Onlus ma tale previsione sarà valida solo dopo l’entrata in vigore della parte fiscale del codice del terzo settore. Ad oggi le Onlus continuano ad esistere e dovranno anch’esse modificare il loro statuto; qualora decidano di non diventare ente del terzo settore dovranno devolvere il loro patrimonio (circolare ministeriale 26 giugno 1998 n. 168/E). Le Onlus sono tenute ad apportare al proprio statuto, entro il 31 ottobre 2020, gli adeguamenti necessari, subordinandone l’efficacia alla decorrenza del termine di cui all’articolo 104, comma 2, del Codice stesso. Nel contempo, allo stesso termine deve essere collegata, con espressa previsione statutaria, la cessazione di efficacia delle vecchie clausole statutarie rese necessarie dall’adesione al regime Onlus ma divenute incompatibili con la sopravvenuta disciplina degli enti del Terzo settore. Pertanto, in coerenza con il già menzionato orientamento, si deve ritenere che l’onere di adeguamento statutario sia da considerarsi adempiuto qualora entro il termine del 31 ottobre 2020 siano deliberate le relative modifiche statutarie, anche laddove la loro efficacia, (sempre, beninteso, limitatamente alle Onlus), possa prodursi a partire dal periodo di imposta successivo a quello di operatività del Registro unico.
Cosa devo fare dopo aver modificato lo statuto?
Oltre alla registrazione in Agenzia delle Entrate:
- Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale dovranno consegnarlo ai relativi registri territoriali, attivi fino all’avvio del nuovo registro unico nazionale.
- Le Onlus dovranno depositarlo presso il proprio registro all’Agenzia delle Entrate.
- Le associazioni riconosciute e le fondazioni dovranno adeguare lo statuto con atto pubblico, cioè ricorrendo al notaio.
Gli altri enti non profit che non rientrano nelle categorie già citate, dovranno consegnare il proprio statuto modificato direttamente agli uffici territoriali del registro unico nazionale del terzo settore quando sarà attivo.
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