Quali sono i criteri affinché possa crearsi un rapporto di natura lavorativa tra volontario ed Enti del Terzo Settore (ETS)? Al quesito, solo apparentemente banale, troviamo risposta nella recente sentenza della Corte d’Appello di Roma, all’interno della quale, uno dei punti più significativi è la riqualificazione del volontario come lavoro subordinato. Il tutto per via dei rimborsi spese predeterminati.
La sentenza: da volontario a collaboratore!
L’elemento discriminante su cui si basa la valutazione del rapporto tra Ets e volontario, è principalmente la natura spontanea e solidaristica del volontariato. Il tutto però, non basta, c’è bisogno di elementi specifici e fattuali riguardanti i casi analizzati.
Nel caso specifico riguardante la sentenza 3209/2021, i giudici hanno sottoposto a una duplice valutazione le modalità di svolgimento della prestazione: dal punto di vista dell’orario e dal punto di vista della remunerazione. Il “presunto volontario” svolgeva, senza nessun tipo di turnazione, attività istituzionali indispensabili. Riceveva, inoltre, rimborsi spese forfetizzati e l’Ente ne prefissava l’importo stesso.
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Cosa dice la norma
Stando a quanto c’è scritto nel DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 112, per il volontario è prevista una prestazione gratuita e spontanea, senza diritto ad una retribuzione, ma con il solo riconoscimento delle spese sostenute.
Il ruolo del volontario nel terzo settore
Entrando più nella specifico nell’articolo 17, comma 5, del Codice del terzo settore possiamo leggere che:
- “1. Gli enti del Terzo settore possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività e sono tenuti a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
- 2. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- 3. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall’ente del Terzo settore tramite il quale svolge l’attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
- 4. Ai fini di cui al comma 3, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l’importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l’organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle attività di volontariato aventi a oggetto la donazione di sangue e di organi.
- 5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
- 6. Ai fini del presente Codice non si considera volontario l’associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.
- 7. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano agli operatori volontari del servizio civile universale, al personale impiegato all’estero a titolo volontario nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, nonché agli operatori che prestano le attività di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74.”
Grazie all’articolo precedente viene definito il raggio d’azione dell’attività di volontariato e ne deriva una doppia tutela per quanto riguarda:
- situazione potenzialmente abusive
- lavoratori che non corrispondono a tale definizione
Chiaramente un rimborso spese predeterminato in anticipo a forfait non può corrispondere a costi realmente sostenuti e documentati, ex post.
I giudici affermano, dunque, che ove dovessero mancare gli elementi della spontaneità e gratuità il rapporto dovrà attenersi alle regole dettate dalla disciplina giurislavoristica per il lavoro subordinato.
Viene quindi ribadito che i criteri impostati dalla giurisprudenza come lo svolgimento di mansioni indispensabili, gli orari prestabiliti, i rimborsi non vincolati alle spese effettive, vanno a definire un parametro di riferimento per gli enti non profit e gli enti preposti al controllo per delineare i confini tra la figura del volontario e quello del lavoratore subordinato.
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