E’ oramai prossima l’entrata in vigore del Runts, ciò porta gli Enti appartenenti al mondo del non profit a prendere una decisione: iscriversi o no al Runts?
Runts e Riforma del Terzo Settore: approfondiamo meglio le dinamiche dell’iscrizione al runts!
Il Runts (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) è stato messo a punto nel DM 106 del 2020, esso è un gradino significativo nella prolungata e macchinosa entrata in vigore della Riforma del Terzo Settore, sancita con la legge delega 106 del 2016.
La Riforma del Terzo Settore, ha come pilastro il Codice del Terzo Settore, emanato col Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 con lo scopo di:
- riordinare e revisionare complessivamente la disciplina vigente in materia civilistica e fiscale
- definire il perimetro del Terzo Settore e gli Enti che ne fanno parte
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Per vari motivi l’attuazione di questa riforma sta subendo ritardi, andando così oltre le tempistiche originariamente delineate dal legislatore. Un altro step importante della riforma, come già accennato sopra, è quello dell’entrata in vigore del Runts.
Le tempistiche dettate dal DM 106/2016 portano a considerare il prossimo mese di aprile come il termine a partire dal quale il registro diventerà operativo. La definitiva entrata in vigore del Runts sancirà la fine dell’attuale periodo transitorio e diventerà ufficialmente operativa la nuova disciplina dettata dal Codice del Terzo Settore.
Iscrizione al Runts.
E’ bene precisare che l’iscrizione al Runts è facoltativa.
Non c’è nessun obbligo. Ogni Ente, comprese le ONLUS iscritte nell’attuale Anagrafe dell’Agenzia delle Entrate, dovrà valutare la propria situazione, verificare se sussistono tutte le condizioni necessarie, e di conseguenza decidere se l’eventuale iscrizione al Runts possa essere conveniente o meno.
Una volta effettuata l’iscrizione al runts:
- si otterrà la qualifica di ETS: Ente del Terzo Settore
- ogni Ente dovrà adeguare il proprio Statuto alla nuova normativa
- rispettare gli adempimenti previsti dal Codice del Terzo Settore
- si acquisiranno i vantaggi (di natura fiscale, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, per l’acquisizione della personalità giuridica, ecc) che il D.Lgs 117/2017 riserva
Eccezioni per ODV e APS
Invece, sarà diverso per ODV (Organizzazioni di Volontariato) e APS (Associazioni di Promozione Sociale). Esse, ad avvenuta abrogazione dei registri regionali nelle quali sono iscritte, passeranno al RUNTS tramite il procedimento della tramisgrazione previsto dall’art.54 del D.Lgs. 117/2017.
A tramisgrazione completata, essendo definite “soggetti tipici”, oltre a mantenere la qualifica di ODV e APS, riceveranno il titolo di Ente Del Terzo Settore. ODV e APS hanno possono non trasmigrare al RUNTS per libera scelta o non adeguatezza statutaria.
Non iscrizione al RUNTS: conseguenze
La prima conseguenza, sicuramente la più intuitiva, è che gli Enti che decideranno di non iscriversi al RUNTS non potranno essere qualificati come Enti del Terzo Settore, non potendo quindi nemmeno usare tale indicazione, pena la sanzione amministrativa prevista dall’art. 91 del Codice del Terzo Settore.
La seconda conseguenza consiste nel fatto che dovranno continuare, sotto il profilo giuridico, ad essere qualificati e ad agire come associazioni, fondazioni o altri enti, come espresso nel primo libro del codice civile.
Invece sotto il profilo fiscale verranno qualificati come generici enti non commerciali, oppure, nel caso di mancato rispetto dei relativi parametri di natura fiscale, come enti commerciali. Rimarranno, inoltre, soggetti alla disciplina fiscale, in particolare quella contenuta nel TUIR, non abrogata dalla Riforma del Terzo Settore. Ad eccezione di qualifiche e trattamenti settoriali, come ad esempio quelli riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche (ASD).
La terza conseguenza consiste nel fatto che ai non iscritti, verrà negata la possibilità di accedere alle agevolazioni fiscali, finanziarie e nel rapporto con gli enti pubblici previsti dal CTS e riservate ai soli enti iscritti al RUNTS.
In futuro potrà quindi verificarsi uno scenario di questo genere: due associazioni che svolgono attività simili che però avranno accesso ad due regimi amministrativo-giuridici differenti, in base al fatto se i due enti in questione abbiano effettuato l’iscrizione o meno al RUNTS.
Conseguenze non iscritti al RUNTS: entriamo nel dettaglio
Un ente non iscritto al RUNT dovrà:
- applicare alle proprie attività le disposizioni di maggior favore previste, ai fini delle imposte dirette, dall’art 79 del Codice del Terzo Settore, bensì le norme del Testo Unico delle imposte sui redditi per come (a far data dal termine previsto dall’art 102 del Codice del Terzo Settore) dallo stesso Codice modificate. In particolare, per effetto della modifica dell’art 148, le associazioni (quali quelle, culturali, ricreative, di formazione extra-scolastica, ecc) non potranno più considerare come “non commerciali” (ovvero de-commercializzate) le quote specifiche o supplementari ottenute dai propri associati per la partecipazione alle attività istituzionali . Queste andranno quindi considerate e trattate come attività, sotto il profilo fiscale, di natura commerciale;
- utilizzare i regimi fiscali forfettari introdotti dall’art 80 del Codice Terzo Settore e, per le sole ODV e APS, dall’art. 86 dello stesso Codice. Cosi come, non potrà continuare (sempre a far dal data dal termine previsto dall’art 102 del Codice del Terzo Settore – che, in caso di autorizzazione UE in corso del corrente anno, potrebbe essere il 1 gennaio del 2022 – ) a utilizzare il “famoso” regime di cui alla L. n. 398/91 (abrogato, fatto salvo per le associazioni sportive dilettantistiche, dall’art. 102 del Codice). Potendo a limite utilizzare, in luogo dei regimi “naturali”, solo il regime forfettario di cui all’art 145 del TUIR (nel rispetto dei criteri e limiti da questo dettati);
- usare riduzioni ed esenzioni delle imposte indirette (registro, bollo, di successione e donazione) e locali (IMU e TASI) previste dall’art 82 del CTS
- utilizzare la procedura agevolata (c.d. legale) per acquisire la personalità giuridica. Per gli enti summenzionati continuerà invece ad essere praticata la disciplina del riconoscimento di cui agli articoli da 14 a 35 del C.C. e dalle norme del D.P.R. 361/2000. Diverso per gli ETS, per i quali, applicando la semplificazione dell’art. 22 del Codice Terzo Settore, il riconoscimento coinciderà con l’iscrizione nello specifico registro e la personalità giuridica non costituirà più l’oggetto di un provvedimento. Ne conseguirà che continueranno ad esistere i registri delle persone giuridiche private tenuti presso le prefetture o le Regioni a seconda della competenza e dell’attività degli enti che richiedono il riconoscimento e che diversi saranno i criteri patrimoniali richiesti a seconda della natura dell’ente e della sua collocazione territoriale;
- per le erogazioni liberali i “donatori” non potranno utilizzare le detrazioni o deduzioni fiscali indicate all’art 83 del CTS.
Per quanto riguarda i rapporti con Stato e Pubblica Amministrazione, un ente non iscritto al RUNTS:
- non potranno godere delle agevolazioni previste invece per gli ETS in tema di rapporti con la Pubblica Amministrazione (quindi Regioni, Comuni, ecc). In particolare accedere alle forme di “coinvolgimento attivo” che, a mente dell’art 55 del Codice, le Pubbliche Amministrazioni nell’esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione degli interventi nei settori di attività di interesse generale dallo stesso individuate all’art. 5, devono assicurare agli ETS;
- non potranno beneficiare delle “iniziative” eventualmente poste in essere dallo Stato o dalle Regioni per “favorire l’accesso agli enti del Terzo Settore ai finanziamenti del Fondo Sociale Europeo ed altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, come previsto dall’art. 69 del CTS;
- non rientrano tra i soggetti che, nell’ambito delle iniziative eventualmente poste in essere dallo Stato o dalle Regioni in adesione a quanto previsto dall’art 70 del CTS, potranno chiedere di utilizzare per le proprie manifestazioni, in maniera non onerosa, beni mobili e immobili nelle disponibilità delle stesse;
- non rientrano tra i soggetti che potranno richiedere la concessione in comodato i beni mobili o immobili che lo Stato, Regione, i Comuni, eventualmente decidessero di concedere in comodato in virtù di quanto previsto all’art 71 del CTS. Tale aspetto è di sicuro rilievo per gli enti che già oggi utilizzino beni di proprietà dei Comuni.
Per quanto riguarda il reperire le risorse finanziarie, gli enti non iscritti al RUNTS:
- non potranno partecipare all’assegnazione delle risorse Fondo di cui all’art 9, c. 1, lett g) della Legge delega 106/2016, che l’art 72 riservate al finanziamento di progetti e attività di interesse generale delle sole ODV, APS e Fondazioni ETS;
- non potranno godere del meccanismo, relativo al finanziamento mediante titoli di solidarietà emessi da istituti di credito autorizzati, delineato dall’art. 72 del CTS;
- e, soprattutto, da quando sarà in vigore il nuovo meccanismo, non potranno beneficiare del c.d. 5 per mille (in quanto i contribuenti IRPEF potranno destinare la quota del 5 per mille scegliendo tra i soli Enti iscritti nel Registro – fatto salvo gli altri soggetti specifici come gli enti della ricerca scientifica e sanitaria e le associazioni sportive dilettantistiche).
Per finire possiamo aggiungere che gli enti non iscritti al RUNTS:
- non dovranno adeguare i propri Statuti alle norme del Codice del Terzo Settore
- non avranno l’obbligo di rispettare gli adempimenti in materia di bilancio: non dovranno redigere bilanci conformi ai modelli istituti con il D.M. 5/3/2020, cosi come a dare pubblicità (attraverso il deposito nel RUNTS o in altri registri) al bilancio o al rendiconto annuale
- non dovranno redigere il bilancio sociale una volta raggiunto il superamento di determinati limiti dimensionali, la pubblicità degli emolumenti corrisposti agli organi, la pubblicità e l’aggiornamento tempestivo dei propri dati, la devoluzione obbligatoria del patrimonio ad altri ETS, ecc. (fatto salvo le specifiche regole, anche di natura statutaria). Cosi come non saranno soggetti al controllo degli Uffici del RUNTS.
Come abbiamo potuto vedere i benefici derivanti dall’iscrizione al RUNTS non sono pochi. E’ importante però ricordarsi che la scelta deve essere fatta basandosi sul proprio Ente. E’ bene valutare in maniera pragmatica le proprie esigenze, la propria realtà operativa, le prospettive della propria attività, i rapporti attuali e futuri che si hanno o che si intende creare con gli Enti pubblici e l’impatto fiscale. Insomma, tutte le variabili che una determinata scelta potrà poi portare con sé.
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