È stato pubblicato il D.D. n. 488 del 22 settembre 2021 di adozione, ai sensi dell’art. 16, comma 1 del DPCM 23 luglio 2020, dei modelli di rendiconto relativi all’utilizzo del contributo cinque per mille.
L’istituto del cinque per mille dell’IRPEF è stato introdotto, in via sperimentale, dall’articolo 1, commi 337 e ss. della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria del 2006) come misura atta a fornire agli enti privati operanti nei settori sociale, sanitario e della ricerca scientifica un sostegno economico per lo svolgimento delle loro attività. Il suo successo ha portato a un rifinanziamento della misura con le successive leggi finanziarie fino alla sua stabilizzazione ad opera dell’articolo 1, comma 154 della legge dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015).
È stato pubblicato il D.D. n. 488 del 22 settembre 2021 di adozione, ai sensi dell’art. 16, comma 1 del DPCM 23 luglio 2020, dei modelli di rendiconto relativi all’utilizzo del contributo cinque per mille.
Con il D.P.C.M. 19 marzo 2008 è stato per la prima volta previsto l’obbligo a carico degli enti percettori del contributo del cinque per mille di redigere un rendiconto e una relazione illustrativa relativi all’utilizzo delle risorse ricevute e di trasmetterli all’Amministrazione competente. La disciplina di dettaglio dell’istituto ha trovato una organica sistemazione con il D.P.C.M. 23 aprile 2010, in parte modificato e integrato dal D.P.C.M. 7 luglio 2016, recante “Disposizioni in materia di trasparenza e di efficacia nell’utilizzazione della quota del cinque per mille, in attuazione all’articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190”, che ha interessato il sistema di verifica e di pubblicità dell’utilizzo delle risorse erogate e l’uniformità del sistema di rendicontazione.
Sei un Ente del Terzo Settore ma non sai come rendicontare correttamente i contributi del cinque per mille? RICHIEDI SUBITO una CONSULENZA ai nostri esperti!
L’istituto del cinque per mille, espressione dei principi di sussidiarietà e di solidarietà, teso a valorizzare la partecipazione volontaria dei cittadini alla copertura dei costi necessari a sostenere l’espletamento delle attività di interesse generale, è stato coerentemente inserito nell’organico disegno riformatore contenuto nella legge 6 giugno 2016, n. 106, recante “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”. In particolare, la citata legge – all’articolo 9, comma 1, lettere c) e d) – nel ricomprendere significativamente il tema all’interno delle misure agevolative e di sostegno economico in favore degli enti del Terzo settore, ha individuato, tra i vari principi e criteri direttivi, la razionalizzazione e revisione dei criteri di accreditamento dei soggetti beneficiari e dei requisiti per l’accesso al beneficio nonché la semplificazione e accelerazione delle procedure per il calcolo e l’erogazione dei contributi spettanti agli enti; l’introduzione, per i soggetti beneficiari, di obblighi di pubblicità delle risorse ad essi destinate, in un sistema improntato alla massima trasparenza e rafforzato dalla previsione di sanzioni in caso di inadempimento a detti obblighi.
Questa parte della legge delega ha trovato recepimento nel decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111 il quale individua le finalità ed i soggetti destinatari delle scelte dei contribuenti; velocizza le procedure di erogazione delle risorse; prevede una serie di obblighi di trasparenza ed informazione, sia per i soggetti beneficiari che per l’amministrazione erogatrice. Il citato decreto legislativo contiene in tal modo le regole di portata generale dell’istituto del cinque per mille, lasciando ad un successivo D.P.C.M. – da adottarsi su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari – l’individuazione della disciplina di dettaglio.
Con il D.P.C.M. 23 luglio 2020 è stato completato il processo di normazione del cinque per mille: esso disciplina le modalità e i termini per l’accesso al riparto del beneficio, semplificando la procedura di accreditamento degli enti beneficiari e razionalizzando gli adempimenti a carico dei medesimi. Lo stesso provvedimento disciplina le modalità e i termini per la formazione, l’aggiornamento e la pubblicazione degli elenchi annuali e dell’elenco permanente, nonché le modalità di riparto del contributo e di rendicontazione delle somme erogate agli enti beneficiari.
Particolarmente significative sono le disposizioni recate dall’articolo 16 del D.P.C.M. in tema di obblighi di rendicontazione e di pubblicità in capo agli enti beneficiari del riparto del cinque per mille: esse contribuiscono all’attuazione di uno dei principi basilari della riforma, quello della trasparenza, finalizzato a rendere conoscibili in modo chiaro alla generalità dei consociati (che saranno in tal modo posti in condizione di operare una scelta maggiormente consapevole di sostenere o di non sostenere gli enti del Terzo settore) le informazioni più importanti attinenti all’impiego delle risorse finanziarie disponibili e al perseguimento dei relativi fini statutari. Come evidenziato nella sentenza della Corte Costituzionale n. 131/2020, gli ETS, nel disegno contenuto nel Codice del Terzo settore, costituiscono «un insieme limitato di soggetti giuridici dotati di caratteri specifici (art. 4), rivolti a «perseguire il bene comune» (art. 1), a svolgere «attività di interesse generale» (art. 5), senza perseguire finalità lucrative soggettive (art. 8), sottoposti a un sistema pubblicistico di registrazione (art. 11) e a rigorosi controlli (articoli da 90 a 97)». La peculiare posizione da essi rivestita all’interno dell’ordinamento giuridico, che li differenzia dalle altre espressioni organizzative del pluralismo sociale ed economico, giustifica la previsione di un regime giuridico di favor, commisurato alle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite, nonché alle attività di interesse generale svolte, a cui corrisponde l’imposizione di obblighi ed oneri volti ad assicurare che l’interesse generale perseguito dall’ETS, considerato meritevole di tutela, e, come tale, sostenuto dai pubblici poteri, sia effettivamente e correttamente realizzato. In tale ottica devono essere lette le disposizioni previste in tema di pubblicità e di rendicontazione del contributo del cinque mille.
Il citato articolo 16 soddisfa le esigenze di trasparenza attraverso la previsione, in capo ai soggetti beneficiari del cinque per mille, di un triplice ordine di obblighi, graduato in ragione delle dimensioni economiche del contributo:
- un obbligo generale di redazione e conservazione di un apposito rendiconto e della relativa relazione illustrativa, dal quale risulti, in modo chiaro, trasparente e dettagliato, la destinazione e l’utilizzo delle somme percepite;
- un obbligo specifico, per un delimitato bacino di enti beneficiari, di trasmissione del rendiconto e della relazione all’Amministrazione erogatrice;
- un obbligo ulteriore di pubblicità del rendiconto e della relazione.
Per supportare gli enti del Terzo settore nell’assolvimento dell’obbligo di rendicontazione, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha predisposto una modulistica dedicata, corredata da apposite “Linee Guida” che chiariscono termini e modalità di rendicontazione e gli altri adempimenti cui sono tenuti i soggetti beneficiari, nonché le sanzioni previste in caso d’inosservanza. La documentazione relativa alla rendicontazione del contributo dovrà essere trasmessa tramite PEC alla casella: rendicontazione5xmille@pec.lavoro.gov.it
Buongiorno,
quando si potrà iscriversi al runts ci sarà un softwer per l’iscrizione
Grazie