Indennità collaboratori sportivi, canoni di locazione, versamenti fiscali asd: cosa cambia per la tua associazione con le misure fiscali prevista dal decreto Cura Italia.
Gentili clienti, AssoFacile e Consulenti no Profit vi inviano questa circolare redatto dallo Studio Tributario del Dr. Roberto Straguzzi cercando di riassumere i punti salienti che riguardano il settore sportivo dilettantistico. Lo Studio Straguzzi, in questi giorni difficili di emergenza nazionale, sta cercando di dare ai suoi clienti, più sostegno possibile sia telefonico che via mail evitando la chiusura, anche per portare avanti le scadenze fiscali e gli aggiornamenti contabili.
ART. 95 : Sospensione pagamento canoni di locazione
È disposta la sospensione dei termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali, I versamenti dei predetti canoni sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020, o mediante rateizzazione in massimo 5 rate mensili di pari importo a decorrere da giugno 2020.
SOSPENSIONE CANONI : facciamo chiarezza
La sospensione NON RIGUARDA TUTTE LE LOCAZIONI relative al settore sportivo ma soltanto i canoni di locazione/affidamento dell‘impianto pubblico concesso da Stato, Comuni, Province, Regioni. Negli altri casi, quando a.s.d./s.s.d. hanno in essere un ordinario contratto di locazione con privati, o con altri enti si dovrà ricorrere alle normali regole civilistiche valutando caso per caso la soluzione migliore per far fronte alle esigenze del conduttore che pur mantenendo la disponibilità dell’immobile non può utilizzarlo secondo lo scopo convenuto nel contratto per c.d. factum principis (i provvedimenti restrittivi della chiusura degli impianti imposti con i D.P.C.M. 8 marzo e 9 marzo). In linea generale è sempre consigliabile attivare un periodo di sospensione concordato con il locatore.
ART. 96 : Indennità collaboratori sportivi
La norma prevede un’indennità per i rapporti di collaborazione già in essere alla data del 23 febbraio 2020. L’indennità è quella prevista per i professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e corrisponde a 600 euro per il mese di marzo.
Le domande degli interessati sono presentate a Sport e Salute S.p.A. Le modalità di presentazione delle domande saranno individuate con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con l’Autorità delegata in materia di sport, da adottare entro 15 giorni dalla data di ieri. Con lo stesso decreto verranno definiti i criteri di gestione del fondo e le forme di monitoraggio della spesa e del relativo controllo.
INDENNITA’ COLLABORATORI : facciamo chiarezza
Avranno diritto a richiedere l’indennità solo quei collaboratori che non percepiscono di altro reddito da lavoro oltre quello del compenso sportivo!
Appena sarà reso disponibile vi invieremo immediatamente il fac-simile del modulo che tutti i collaboratori che hanno i requisiti dovranno compilare e inviare nel giorno di apertura (click day).
ART. 61-62 : Sospensione dei versamenti fiscali
La sospensione riguarda:
- RITENUTE; (per esempio per i collaboratori che superano i 10 mila euro)
- CONTRIBUTI PREVIDENZIALI/ASSISTENZIALI; (per chi ha dipendenti a busta paga)
- PREMI PER L’ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA; (per chi ha dipendenti a busta paga)
- IVA del primo trimestre ( per SSD/ASD con partita iva, in scadenza 16/05/2020).
I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione.
Le ASD o SSD che hanno dipendenti assunti a busta paga che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza da COVID-19 possono richiedere il trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020, per un massimo di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020. I lavoratori destinatari delle norme devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro alla data del 23 febbraio 2020. A tal proposito vi invitiamo a contattare il vostro consulente del lavoro che predispone i cedolini paga per tutte le informazioni del caso.
ART. 27 : Indennità per i professionisti titolari di partita iva (non per ASD-SSD)
La norma prevede un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro in favore dei liberi professionisti titolari di partita IVA al 23 febbraio 2020 iscritti alla Gestione separata e non titolari di pensione nè iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria. Il pagamento dell’indennità sarà gestito dall’INPS. Le suddette indennità non sono riconosciute, inoltre, ai percettori di reddito di cittadinanza.
ART. 68: Sospensioni versamento carichi esattoriali ( ex equitalia)
Sono sospesi i termini dei versamenti scadenti dall’8 marzo al 31 maggio 2020 derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonchè dagli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle entrate ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto e dagli avvisi di addebito dell’INPS. I versamenti devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
E’ previsto il differimento al 31 maggio 2020 del termine di versamento del 28 febbraio 2020 relativo alla cosiddetta rottamazione-ter, nonché del termine del 31 marzo 2020 in materia di cosiddetto “saldo e stralcio”.
ART. 54: Sospensioni pagamento mutui prima casa ( NON PER ASD- SSD)
Per un periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto legge:
Sospensione del pagamento della rata di mutuo della prima casa; l’ammissione ai benefici è esteso ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000 di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus;
Per l’accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
ART. 55: Sostegno finanziario alle imprese ( Da verificare ognuno con la propria banca)
Per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;
Per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.
La comunicazione prevista al comma 2 è corredata della dichiarazione con la quale l’Impresa autocertifica ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000 di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19.
Possono beneficiare delle misure di cui al comma 2 le Imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.
Si intendono per Imprese le microimprese e le piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia.
Lo studio resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento o necessità in merito e nella speranza che questo momento difficile termini il prima possibile vi invio a nome anche dei miei collaboratori in caloroso saluto.