Un argomento più volte discusso è quello del presunto obbligo di numerazione e bollatura del registro dei volontari. L’obbligo di numerazione, tuttora in essere, deve considerarsi esteso a tutti gli enti del Terzo settore (Ets).
L’obbligo di numerazione e bollatura del registro dei volontari deve ritenersi esteso a tutti gli enti del Terzo settore (Ets).
A fare chiarezza ci ha pensato il Ministero del lavoro con una comunicazione ufficiale del 28 maggio scorso. La nota del Ministero del Lavoro U0007 180. 28 05 202 interviene sulle perplessità inerenti all’obbligo o meno di vidimazione del registro dei volontari, ricordando, innanzitutto, che è lo stesso Codice del terzo settore ad aver previsto a carico degli enti aderenti, che si avvalgono di volontari non occasionali, di iscriverli in apposito registro.
Da alcuni Uffici regionali, anche su sollecitazione di taluni Enti e CSV, è stato richiesto alla scrivente di chiarire se, in assenza di specifica previsione da parte del CTS, sussista tuttora la necessità di vidimazione dei registri dei volontari secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’industria, commercio e artigianato 14 febbraio 1992.
Come noto, il Codice ha espressamente previsto, in capo a tutti gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari non occasionali, l’obbligo di iscriverli in un apposito registro degli stessi.
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Il decreto del Ministro dell’industria, commercio e artigianato (ora Ministro dello sviluppo economico) 14 febbraio 1992, come modificato dal successivo decreto del 16 novembre 1992, attuativo dell’articolo 4 della legge quadro sul volontariato n. 266/1991, e del relativo obbligo assicurativo, prevedeva l’istituzione di un registro dei volontari con le relative caratteristiche tra cui la numerazione progressiva delle pagine, la bollatura in ogni pagina nonché l’apposizione della dichiarazione da parte dell’autorità che aveva bollato le pagine, circa il numero complessivo delle stesse.
Il decreto non è stato espressamente abrogato dal Codice, in attesa dell’emanazione del nuovo decreto ministeriale previsto dall’articolo 18 comma 2 del d.lgs. 117/2017, attualmente in fase avanzata dell’iter di formazione.
La vidimazione del registro con le modalità sopra descritte è volta a garantire la veridicità del documento e prevenirne una alternazione dei contenuti (ad esempio sopprimendo o inserendo delle pagine).
Il fatto che il CTS non preveda espressamente l’obbligo di numerare e bollare le pagine e di attestarne il numero complessivo, non significa che tali adempimenti non siano più necessari: la loro previsione è infatti contenuta nelle disposizioni di attuazione (concernendo la modalità di tenuta del registro dei volontari) dell’obbligo assicurativo; obbligo che è tuttora in essere e che anzi viene esteso a tutti gli enti del Terzo settore unitamente alla possibilità di avvalersi di volontari