Iscrizione delle associazioni nell’elenco delle beneficiarie del due per mille. Procedure, modalità e termini.
A partire dal 16 al 26 aprile 2021, sul sito web del Ministero della Cultura, sarà operativo il Portale dei Procedimenti, al fine di consentire l’invio della domanda di iscrizione o di apposita dichiarazione di conferma dei requisiti previsti dall’art. 1, comma 1, del D.P.C.M. del 16 aprile 2021.
Quali sono i soggetti che possono accedere alla richiesta del due per mille?
Si considerano soggetti aventi diritto alla corresponsione delle somme di cui all’articolo 97- bis del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 le associazioni senza scopo di lucro di cui al libro I del codice civile che abbiano, secondo il rispettivo atto costitutivo o statuto, la finalità di svolgere e/o promuovere attività culturali; risultino esistenti da almeno 5 anni al momento della presentazione della domanda di cui al comma2 del presente articolo.
Le associazioni interessate devono presentare domanda di iscrizione, entro il 26 aprile 2021, esclusivamente per via telematica, mediante procedura accessibile dal sito web del Ministero della cultura, all’indirizzo: https://www.beniculturali.it/.
Alla domanda deve essere allegata, a pena di esclusione dall’elenco, una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, sottoscritta dal rappresentante legale dell’ente richiedente, relativa al possesso dei requisiti che qualificano il soggetto fra quelli contemplati dalle disposizioni di cui al comma 1, nonché una relazione sintetica descrittiva dell’attività di promozione di attività culturali svolta nell’ultimo quinquennio.Alla dichiarazione sostitutiva deve essere altresì allegata, copia fotostatica di un documento di identità del legale rappresentante nonché copia dell’atto costitutivo e dello statuto.
Come devono comportarsi le associazioni già iscritti nell’elenco?
Entro il 26 aprile 2021,le associazioni già incluse nell’elenco di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2016, confermano, a pena di esclusione dal medesimo elenco, la sussistenza dei requisiti previsti dal comma 1, mediante apposita dichiarazione, esclusivamente per via telematica, tramite procedura accessibile dal sito web del Ministero della cultura, al seguente indirizzo: https://www.beniculturali.it/. Alla dichiarazione dovrà essere allegata, una relazione sintetica descrittiva dell’attività di promozione di attività culturali svolta nell’ultimo quinquennio, copia fotostatica di un documento di identità del legale rappresentante e, in caso di intervenute modifiche rispetto ai dati comunicati ai fini dell’iscrizione nell’elenco di cui al presente comma ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2016,copia dell’atto costitutivo e dello statuto vigente.
Entro quando sarà redatto l’elenco dei soggetti beneficiari?
Entro il 10 maggio 2021,il Ministero della cultura redigerà l’elenco degli enti di cui al comma 2, indicando per ciascuno di essi denominazione, sede e codice fiscale. Tale elenco sarà pubblicato sul sito web del medesimo Ministero. Il legale rappresentante dell’ente richiedente può chiedere la rettifica di eventuali errori di iscrizione entro il 21 maggio 2021. Dopo aver proceduto alla rettifica degli eventuali errori di iscrizione,il Ministero della cultura, entro il 10 giugno 2021 trasmetterà gli elenchi definitivi, relativi ai soggetti ammessi al riparto e a quelli esclusi, sia per le cause previste dai commi2 e 3, sia per il mancato possesso dei requisiti previsti dal comma 1, alla Presidenza del Consiglio dei ministri per la pubblicazione sul proprio sito web all’Agenzia delle entrate per la determinazione degli importi spettanti a ciascuna associazione in base alle scelte effettuate dai contribuenti, nei termini di cui all’articolo 9, comma2,del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2020.
Obblighi delle associazioni già presenti nell’elenco!
Le associazioni già presenti nell’elenco redatto ai sensi dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2016 che non presentano la dichiarazione di sussistenza dei requisiti secondo quanto previsto dal comma 3 saranno cancellate dall’elenco con decreto del Direttore generale Bilancio del Ministero della cultura.
La dichiarazione sostitutiva di cui ai commi2 e 3 perde efficacia in caso di variazione del rappresentante legale. Il nuovo rappresentante legale provvederà, a pena di cancellazione dell’associazione dall’elenco, a sottoscrivere e trasmettere una nuova dichiarazione,indicando la data di decorrenza del proprio mandato e la data in cui è stata presentata la domanda di iscrizione dell’associazione nell’elenco.
In caso di sopravvenuta perdita dei requisiti previsti al comma1, il rappresentante legale dell’ente sottoscrive e trasmette al Ministero della cultura la revoca dell’iscrizione. Qualora il contributo sia stato indebitamente percepito in assenza di revoca si applicano le disposizioni di cui all’articolo 6 del presente decreto.