Il codice del terzo settore, su cui stiamo discutendo da mesi, non si limita semplicemente a porre l’attenzione sulle agevolazioni fiscali a favore degli enti privati senza scopo di lucro, ma li fa diventare soggetti “fornitori” di servizi di interesse generale e quindi delle realtà con nuove responsabilità e con nuovi obblighi amministrativi.
La recente riforma del terzo settore, assieme alle agevolazioni fiscali, ha introdotto anche nuove responsabilità per gli amministratori degli enti del terzo settore.
La pubblicazione del Codice fa assumere agli enti iscritti al Runts una precisa connotazione dove “i vincoli ed i controlli formalmente definiti saranno effettivamente in grado di evitare un uso meramente opportunistico dello status di Ets per perseguire interessi privati e non bensì finalità di interesse generali” .
Questo postulato ci deve ricorda anche come il Codice del Terzo Settore ha introdotto anche alcune fattispecie di responsabilità amministrative che sono direttamente in capo agli amministratori degli enti del terzo settore e prescindono dalla circostanza che l’ente che dirigono sia dotato o meno di personalità giuridica.
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Responsabilità degli amministratori degli enti del terzo settore
Secondo il comma 5 dell’articolo 48 del codice del terzo settore infatti gli amministratori sono “sottoposti” ad un preciso obbligo di deposito degli atti, della completezza delle informazioni e dei relativi aggiornamenti dei dati da pubblicare sul Runts. In mancanza deve trovare applicazione l’articolo 2630 cod. civ., che prevede una sanzione amministrativa da 103 a 1032 euro.
L’articolo 91 del codice invece regola le “Sanzioni a carico dei rappresentanti legali e dei componenti degli organi amministrativi” identificanod le violazioni a carico degli amministratori. Secondo l’articolo 91 del Codice del Terzo Settore, l’organo competente a emettere i provvedimenti sanzionatori, ai sensi di quanto previsto dal comma 4, è l’ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
Distribuzione indiretta di utili: le responsabilità degli amministratori degli Enti del terzo Settore.
Per quanto riguarda la distribuzione indiretta degli utili ci viene in soccorso il comma 1 del codcie del terzo settore. La normativa prevede che, in caso di distribuzione indiretta di utili, gli amministratori che hanno commesso o hanno concorso a commettere l’illecito “sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 20.000 euro”.
Nullità delle devoluzioni dei patrimoni residui in assenza di autorizzazione!
L’articolo 9 del Codice del Terzo Settore prevede, inoltre, la nullità delle devoluzioni dei patrimoni residui in assenza di autorizzazione specifica.
Utilizzo illegittimo dell’indicazione di Ente del Terzo Settore!
L’utilizzo illegittimo dell’indicazione di Ente del Terzo Settore è disciplinato dall’articolo 91, comma 3. Il codice del terzo settore all’articolo 91 prevede che “chiunque utilizzi illegittimamente l’indicazione di ente del terzo settore, di associazione di promozione sociale o di organizzazione di volontariato oppure i corrispondenti acronimi … è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 10.000 euro”.
Chiusura ente non comunicata.
L’articolo 83, comma 3 prevede la punibilità, con una sanzione da 500 euro a 5.000 euro, per il legale rappresentante dell’ente che non comunichi, entro gg. 30 dalla chiusura del periodo di imposta, la perdita della natura “non commerciale” dell’ente che presiede in relazione alla attività svolta.