Il 30 giugno 2021 scade il termine relativo all’obbligo di pubblicazione dei contributi pubblici ricevuti dagli ENTI NO PROFIT nel corso dell’esercizio finanziario dell’anno precedente, qualora questi siano pari o superiori a 10.000 euro.
30 giugno. Termine per l’obbligo di pubblicazione dei contributi pubblici ricevuti dagli ENTI NO PROFIT.
Tutti gli enti no profit che nel corso nel corso dell’esercizio finanziario dell’anno precedente abbiamo ricevuto contributi pubblici in misura pari o superiore ai 10mila euro sono OBBLIGATI a pubblicare (sul proprio sito web) tutte le indicazioni richieste.
Il sito web per un associazione è un obbligo previsto dalla Legge e se siete ancora sprovvisti di sito internet dovreste contattare, già da oggi, una Web Agency specializzata in software per associazioni e terzo settore e mettervi al passo con gli obblighi di legge.
La normativa di riferimento è rappresentata dalla legge 4 agosto 2017, n. 124, in particolare ai commi da 125 a 129, modificata nella formulazione attuale dal decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 (“Decreto Crescita”), che ha disposto in modo permanente alcuni obblighi di trasparenza riguardanti i contributi pubblici ricevuti (anche) dagli enti non profit.
Importanti chiarimenti sul tema sono stati inoltre forniti dalla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, n. 2 dell’11 gennaio 2019: nonostante tale documento si riferisca in particolare agli enti del Terzo settore (Ets), le indicazioni in esso contenute possono ragionevolmente estendersi anche agli altri soggetti tenuti al rispetto delle disposizioni menzionate.
Quali sono gli ENTI che devono pubblicare obbligatoriamente l’indicazione dei contributi pubblici ricevuti?
L’obbligo in scadenza interessa associazioni, fondazioni e Onlus che hanno ricevuto sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, pari o superiori a 10.000 euro, da parte di:
- pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, c. 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- soggetti di cui all’art. 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Fra essi rientrano anche le società in controllo pubblico, così come le associazioni, le fondazioni ed in generale gli enti di diritto privato con bilancio superiore a 500.000 euro di entrate annuali, la cui attività sia stata finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell’ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei componenti dell’organo d’amministrazione o d’indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.
Sono inoltre soggette all’obbligo di rendicontazione anche le associazioni di protezione ambientale, le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale (che in realtà già vi rientravano in quanto appunto “associazioni”), e le cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
Pur non essendo espressamente menzionate, è evidente come la normativa richiamata si applichi anche agli enti del Terzo settore e quindi, ad oggi e in assenza del registro unico nazionale, alle organizzazioni di volontariato (Odv) e alle associazioni di promozione sociale (Aps) iscritte ai rispettivi registri: questo nonostante il codice del Terzo settore disponga già per essi alcuni importanti obblighi in tema di trasparenza.
L’obbligo in questione si applica come sopra riportato, anche alle Onlus, per e quali resta in vigore l’attuale normativa, che sarà abrogata il periodo d’imposta successivo all’autorizzazione europea del titolo X del Codice del Terzo Settore e relativo alla fiscalità degli ETS.
Dove devono essere pubblicati i contributi?
Le associazioni, le fondazioni e le Onlus (oltre alle cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri) possono pubblicare i contributi ricevuti sul proprio sito internet oppure su “analogo portale digitale”.
La circolare ministeriale ha ammesso, per le organizzazioni che non hanno il sito internet, la possibilità di utilizzare la pagina Facebook dell’ente.
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Sempre secondo la circolare, qualora l’organizzazione non avesse nemmeno la pagina Facebook, l’obbligo può comunque essere adempiuto pubblicando i contributi sul sito internet della rete associativa alla quale l’ente aderisce.
Le società (comprese le cooperative sociali e le imprese sociali costituite in forma societaria) sono invece tenute a pubblicare le stesse informazioni nella nota integrativa del bilancio di esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato.
Termine per la pubblicazione dei contributi pubblici!
Il termine è quello ordinario previsto per l’approvazione del bilancio. I soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa assolvono all’obbligo pubblicando le informazioni, entro il 30 giugno 2021, sul proprio sito internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.
Nonostante la normativa non stabilisca nulla riguardo a quanto debbano essere mantenuti sul sito i diversi rendiconti, si consiglia di lasciare pubblicati anche i rendiconti precedenti, posizionandoli all’interno di una sezione specifica ed in evidenza.
Cosa si rischia a non pubblicare i contributi pubblici ricevuti?
Il controllo sull’adempimento dell’obbligo di pubblicazione è in capo ai soggetti erogatori oppure all’amministrazione vigilante o competente per materia.
Come conseguenza dell’inosservanza dell’obbligo di pubblicazione si segnala che è prevista, in prima battuta una sanzione economica pari all’1% degli importi ricevuti, con un importo minimo di 2.000 euro, oltre alla sanzione accessoria dell’obbligo di pubblicazione. Se da tale contestazione passano 90 giorni e l’organizzazione non provvede alla pubblicazione e al pagamento della sanzione, si avrà l’ulteriore sanzione della restituzione integrale delle somme ricevute.