Le attività di interesse generale rivestono un ruolo centrale nel nuovo contesto normativo delineato dal legislatore delegato in quanto è il loro svolgimento, in via esclusiva o principale, a caratterizzare e contraddistinguere il funzionamento degli enti del Terzo settore.
L’art. 1 della Legge delega 106/2016 definisce il Terzo settore come “il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi.”
Le attività di interesse generale rivestono un ruolo centrale nel nuovo contesto normativo delineato dal legislatore delegato in quanto è il loro svolgimento, in via esclusiva o principale, a caratterizzare e contraddistinguere il funzionamento degli enti del Terzo settore.
Coerentemente con i principi e criteri direttivi fissati dalla Legge Delega 106/2016, il successivo D.Lgs. attuativo 117/2017, all’art. 4 prevede che, a prescindere dalla specifica tipologia di riferimento, tutti gli ETS siano enti costituiti “…per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale …” nonché iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore.
Il CTS non fornisce una definizione delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nelle quali la nuova norma individua lo scopo comune a tutti gli enti del Terzo settore; prevede invece una tipizzazione delle attività di interesse generale che gli ETS devono esercitare in via esclusiva o principale, previa iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo settore e nel rispetto della specifica normativa alle stesse eventualmente applicabile.
In proposito va ricordato che le attività di interesse generale, per volontà del legislatore, sono state individuate secondo criteri che hanno tenuto conto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che entrambe, sia le finalità che le attività di ogni ETS, ai sensi del già richiamato art. 1 della Legge Delega 106/2016, devono trovare coerente definizione e descrizione nei rispettivi statuti o atti costitutivi.
I principi generali delle Attività di Interesse Generale negli Enti del Terzo Settore
L’art. 5 del CTS individua in modo specifico le attività di interesse generale che devono costituire l’oggetto sociale esclusivo o principale di un ETS con la sola eccezione di imprese sociali e cooperative sociali.
Questa tecnica normativa, già adottata per ONLUS (D.Lgs. 460/1997) e Impresa sociale (D.Lgs. 155/2006), è stata ripresa anche dal CTS5 e costituisce una novità rilevante proprio il fatto che sia stata utilizzata per disciplinare tutte le realtà del Terzo settore.
L’elenco delle AIG di cui all’art. 5, D.Lgs. 117/2017 è, infatti, di tipo esaustivo; solo le attività ivi elencate possono considerarsi AIG ai fini del CTS. Tuttavia, molte attività non espressamente nominate, ben potrebbero ricomprendersi nella lettera w) dell’art. 5 del CTS, o in altre simili, la cui formulazione “aperta” consente, in pratica, di includere tra le Attività di Interesse Generale ulteriori attività sebbene non direttamente presenti nell’elenco.
Gli Enti del Terzo Settore diversi da imprese e cooperative sociali, nel sistema disegnato dalla Riforma del Terzo settore, sono dunque enti tenuti a svolgere, in via esclusiva o principale, le sole attività di interesse generale contemplate dall’art. 5 del CTS, o dal suo eventuale, successivo aggiornamento.
Altra condizione posta dalla norma affinché un’attività possa effettivamente considerarsi di “interesse generale” è che la stessa non solo sia corrispondente, nei termini sopra indicati, a quelle individuate dall’art. 5 del CTS, ma che venga svolta Gli Enti del Terzo Settore, quindi, devono far in modo che ciascuna attività di interesse generale, compresa nel proprio oggetto sociale, venga effettivamente esercitata in conformità alla specifica legge alla stessa applicabile; se così non fosse l’attività svolta, pur formalmente compresa nell’elenco delle Attività Interesse Generale ex art. 5 CTS, non potrebbe configurarsi, in concreto, come tale: conseguentemente, lo svolgimento della suddetta attività in modo non conforme alla specifica normativa di riferimento comporterebbe per l’ente il rischio di perdere la natura di Enti del Terzo Settore.
Con riferimento a quest’ultimo punto si precisa che, qualora una normativa settoriale richieda il requisito dell’iscrizione in un apposito albo come presupposto per l’esercizio di una determinata attività di interesse generale, tale requisito dovrà essere conseguentemente posseduto dal singolo ETS che intende realizzarla.