Che cosa è il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore RUNTS, a che cosa serve e come iscriversi: guida definitiva ad uso e consumo dei lettori di Consulenti No Profit.
Il registro unico nazionale del terzo settore (Runts) è uno strumento che serve a dare pubblicità dell’esistenza di un ente di terzo settore (Ets) e di alcuni dati fondamentali riguardanti la sua struttura e attività. Esso ha quindi una funzione di trasparenza – anche con riguardo all’applicazione della normativa fiscale – e di certezza del diritto anche con riguardo ai terzi che entrano in rapporto con gli Ets stessi.
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Vantaggi dell’Iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore RUNTS!
L’iscrizione nel Runts dà diritto ad accedere alle agevolazioni previste per il terzo settore e dà la possibilità di stipulare convenzioni con amministrazioni pubbliche per lo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale (gli enti costituiti dopo il 3 agosto 2017 possono accedere a tale opportunità dopo 6 mesi dalla costituzione).
Chi si può iscrivere al RUNTS?
Possono iscriversi al Runts tutti gli enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o piu’ attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi..
In particolare, i dati delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale che fanno riferimento alla legge 266/91 e la 383/00 e già iscritte nei relativi registri, trasmigrano automaticamente nel Runts; sono iscritte anche le organizzazioni non governative già riconosciute idonee e considerate organizzazioni non lucrative di utilità sociale.sono iscritte anche le organizzazioni non governative già riconosciute idonee e considerate organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
Come funziona il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore RUNTS?
Il Runts è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, gestito operativamente tramite un ufficio regionale (o provinciale, nel caso delle province autonome di Trento e Bolzano) e un ufficio statale. Il registro è pubblico ed è reso accessibile a tutti gli interessati in modalità telematica. Lo stesso Ministero vigila sul sistema di registrazione degli enti del terzo settore, assicurando l’uniformità tra i registri regionali, e monitorando lo svolgimento delle attività degli uffici del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore RUNTS operanti a livello regionale.
Come è composto il RUNTS?
Il Runts si compone delle seguenti sezioni (che possono essere modificate dal Ministero, sentita la conferenza unificata):
- organizzazioni di volontariato
- associazioni di promozione sociale
- enti filantropici
- imprese sociali, incluse le cooperative sociali
- reti associative
- società di mutuo soccorso
- altri enti del terzo settore
Ad eccezione delle reti associative, nessun ente può essere contemporaneamente iscritto in due o più sezioni.
Come iscriversi al RUNTS?
Per iscriversi è necessario seguire la seguente procedura:
- la domanda di iscrizione nel Runts è presentata – contestualmente al deposito di atto costitutivo, statuto ed eventuali allegati e indicazione della sezione del registro in cui si chiede l’iscrizione – dal rappresentante legale dell’ente o della sua rete associativa presso l’ufficio competente, e cioè:
- l’ufficio regionale o provinciale competente;
- l’ufficio statale per l’iscrizione nella sezione delle reti associative;
- all’atto della registrazione, l’ufficio acquisisce la relativa informazione antimafia quando gli enti superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
- totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 12 unità.
- l’ufficio verifica la sussistenza delle condizioni necessarie per l’iscrizione. Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, può:
- iscrivere l’ente;
- rifiutare l’iscrizione con provvedimento motivato;
- invitare l’ente a completare o rettificare la domanda ovvero ad integrare la documentazione.
In caso di silenzio da parte dell’ufficio, la domanda si intende accolta decorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda o dalle rettifiche/integrazioni richieste dall’ufficio.
Se l’atto costitutivo e lo statuto dell’ente del terzo settore sono redatti in conformità a modelli standard tipizzati, predisposti da reti associative ed approvati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l’ufficio, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive l’ente entro 30 giorni dalla presentazione della domanda;
Nel caso di diniego all’iscrizione nel Registro è ammesso ricorso avanti al tribunale amministrativo competente per territorio.
Quali documenti e informazioni devono essere presentate per iscriversi al RUNTS?
Nel Runts devono risultare per ciascun ente almeno le seguenti informazioni:
- la denominazione
- la forma giuridica
- la sede legale, con l’indicazione di eventuali sedi secondarie
- la data di costituzione
- l’oggetto dell’attività di interesse generale, il codice fiscale o la partita Iva
- il possesso della personalità giuridica e il relativo patrimonio minimo
- le generalità dei soggetti che hanno la rappresentanza legale dell’ente
- le generalità dei soggetti che ricoprono cariche sociali con indicazione di poteri e limitazioni
Nel registro devono inoltre essere iscritte entro 30 giorni – con contestuale deposito dei relativi atti – tutte le vicende più rilevanti dell’ente: il riconoscimento della personalità giuridica; le modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto; le deliberazioni di trasformazione, fusione, scissione, di scioglimento, estinzione, liquidazione e cancellazione; i provvedimenti che ordinano lo scioglimento, dispongono la cancellazione o accertano l’estinzione; le generalità dei liquidatori; tutti gli altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o di regolamento.
N.B. Una volta iscritto al RUNTS l’ente deve depositare entro il 30 giugno di ogni anno le scritture contabili e i bilanci. In caso di mancato o incompleto deposito degli atti e dei loro aggiornamenti, l’ufficio del registro diffida l’ente del terzo settore ad adempiere all’obbligo suddetto, assegnando un termine non superiore a 180 giorni, decorsi i quali l’ente, se non adempie, è cancellato dal registro.