Chi nomina il Presidente all’interno degli Enti del terzo Settore? Chiarimenti sull’organo legittimato alla nomina del Presidente degli ETS.
Per rispondere a questo domanda dobbiamo fare riferimento alla nota pari oggetto con la quale, all’esito di una serie di considerazioni volte all’inquadramento sistematico delle disposizioni riguardanti gli assetti degli enti del Terzo settore anche con riferimento ai principi costituzionali e alla più generale disciplina recata dal codice civile, vengono posti alla scrivente alcuni quesiti:
- quale sia, nell’ambito degli enti del Terzo settore, l’organo legittimato alla nomina del Presidente, considerato che dall’esame degli statuti delle associazioni emerge una duplice tendenza: da un lato la nomina da parte dell’Assemblea, dall’altro quella da parte dell’organo di amministrazione (generalmente denominato “Consiglio direttivo”);
- se nelle Fondazioni del Terzo settore, in assenza di un organo assembleare, l’organo di amministrazione sia o meno legittimato a nominare l’organo di controllo; ciò in particolare potrebbe comportare criticità qualora l’organo di amministrazione sia monocratico;
- se il Presidente debba o meno considerarsi un organo sociale e se nel caso che il Presidente non sia a sensi di statuto ricompreso tra gli organi sociali, tale esclusione possa consentire di superare la previsione di cui all’art. 25 comma 1 lett. a) secondo cui la nomina degli organi sociali sia rimessa all’Assemblea dei soci.
In proposito l’art. 21 del Codice prevede che gli statuti delle associazioni e delle fondazioni del Terzo settore definiscano, tra l’altro, le regole per l’ordinamento, l’amministrazione e la rappresentanza dell’ente.
Per le associazioni, come ricordato, spettano in via generale all’assemblea, ai sensi dell’articolo 25, comma 1, lettera a), i poteri di nomina e revoca dei componenti degli organi sociali. Sia nel caso di enti aventi un numero di associati non inferiore a 500, sia nel caso di reti associative, rispettivamente gli artt. 25 comma 2 e 41 comma 10 prevedono la possibilità di derogare a tale principio garantendo peraltro il rispetto dei principi di democrazia, pari opportunità e uguaglianza degli associati e quello di elettività delle cariche sociali.
La richiamata disposizione dell’articolo 25, comma 1, lettera a) del Codice deve formare oggetto di una lettura costituzionalmente orientata al riconoscimento del principio del pluralismo sociale ex articolo 2 della Costituzione, garantito primariamente dalla tutela della libertà organizzativa delle associazioni ai sensi del successivo articolo 18 della Costituzione: tali principi devono essere letti in stretta connessione con il principio di democraticità, al quale, a norma dell’articolo 4, comma 1, lettera d) della legge n. 106/2016, devono essere ispirate le regole di organizzazione, amministrazione e controllo degli ETS.
Sulla base dell’ interrelazione degli evocati principi, l’articolo 25, comma 1, lettera a) del Codice postula la necessità che la nomina degli organi sociali trovi la sua fonte nella volontà dell’organo assembleare: tale volontà potrà essere declinata nello statuto sia nelle forme dell’elezione diretta del presidente da parte dell’assemblea, sia nelle forme dell’elezione indiretta da parte di un organo comunque eletto dall’assemblea (come nel caso del presidente la cui individuazione viene attribuita all’organo di amministrazione, che lo elegge tra i propri componenti di nomina assembleare). In tale prospettiva, pertanto, si deve concludere che il principio di democraticità viene salvaguardato in tutti i casi in cui lo statuto faccia discendere la scelta del presidente da una manifestazione della volontà assembleare, diretta o indiretta.
Per altro verso, deve ritenersi contraria al dettato dell’articolo 25, comma 1, lettera a) del Codice, in quanto lesiva del necessario primato assembleare, ogni previsione statutaria che, lungi dal configurare un concorso di tutti gli associati alla nomina del presidente dell’associazione, mediante gli istituti di democrazia diretta o indiretta di cui si è detto, riservi, al contrario, quest’ultima, ad esempio, ad una parte degli associati, ad un soggetto esterno o la affidi ad un’estrazione a sorte.
Ricordiamo comunque che, anche nell’ipotesi di elezione indiretta del presidente, proprio perché tale individuazione è comunque fondata su di una volontà assembleare, deve rimanere intatto in capo all’assemblea il potere di revoca nei confronti del presidente, al pari delle competenze dell’assemblea in tema di responsabilità.
Con riferimento alla seconda questione, riguardante la nomina dell’organo di controllo nelle fondazioni del Terzo settore, è fatta salva l’ipotesi dell’esistenza di un organo assembleare o di indirizzo la cui costituzione sia espressamente prevista in sede statutaria e al quale lo statuto demandi tale compito, sempre “nei limiti in cui ciò sia compatibile con la natura dell’ente quale fondazione e nel rispetto della volontà del fondatore”, consentendo l’applicabilità delle disposizioni in materia di competenze dell’assemblea. Più in generale, il Codice, come noto, si limita a prevedere la nomina dell’organo, senza individuare il soggetto cui essa spetti (soggetto che non è necessariamente un altro organo del medesimo ente, potendo essere anche un soggetto esterno), considerata la peculiarità della fondazione come istituto giuridico e la difficoltà di prevedere regole generali applicabili a tutte le possibili situazioni senza rischiare di ledere la volontà del fondatore (cui l’ordinamento attribuisce comunque particolare valore).
La possibilità che competa ad un amministratore monocratico la nomina dell’organo di controllo sembrerebbe peraltro un’ipotesi “di scuola”, in concreto abbastanza irrealistica, considerato che in tal caso l’organo di amministrazione sarebbe chiamato a nominare il proprio controllore (e considerato il dettato dell’art. 2399 del c.c.).
E’ inoltre utile rammentare che l’organo di controllo, a prescindere dalle modalità di nomina, è titolare di una propria responsabilità (art. 28 CTS, art. 2407 c.c.) nei confronti, oltre che dell’ente, dei soggetti terzi e dei fondatori; infine che a tutela del patrimonio e della volontà dei fondatori il codice civile ha previsto un peculiare ruolo in capo all’autorità governativa, che ai sensi dell’art. 90 del Codice del terzo settore è rinvenibile nell’Ufficio del RUNTS.