Di seguito l’elenco delle scadenze fiscali per il mese di Novembre 2022
A Novembre le scadenze sono divise in due blocchi, a metà e fine mese, l’elenco è riportato qui sotto.
MERCOLEDì 16 NOVEMBRE
Associazioni sostituti d’imposta – Versamento delle ritenute alla fonte e rate di addizionali da conguaglio.
MERCOLEDì 30 NOVEMBRE
Associazioni del settore dello spettacolo e dello sport – Trasmissione telematica all’Inps (gestione ex Enpals) della denuncia delle somme dovute riguardanti il mese precedente.
Associazioni che hanno effettuato acquisti intracomunitari –
1) Trasmissione telematica della dichiarazione IVA IOSS relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) del mese precedente, da parte dei soggetti iscritti al (nuovo) Sportello unico per le importazioni (IOSS)
2) Entro lo stesso termine va versata anche l’imposta dovuta in base alla dichiarazione mensile, ovvero l’IVA relativa alle vendite a distanza di beni importati da territori o Paesi terzi per le quali l’imposta è divenuta esigibile nel mese precedente.
Associazioni contribuenti Iva – Invio della comunicazione dei dati delle liquidazioni IVA relative al terzo trimestre 2022.
Associazioni datori di lavoro – Termine per la trasmissione telematica all’Inps del modello EMens contenente i dati retribuitivi per il calcolo dei contributi del mese di ottobre 2023.
Associazioni titolari di contratti di locazione – Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1° novembre 2023.
Associazioni committenti di collaboratori coordinati e continuativi – Termine per la trasmissione telematica all’Inps del modello Emens contenente i dati retributivi per il calcolo dei contributi del mese di ottobre 2023.
Associazioni enti non commerciali – Presentazione della dichiarazione dei redditi degli Enti non commerciali ed equiparati – Modello “REDDITI ENC 2021”
Associazioni interessate alla presentazione del modello Eas – Presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi, per l’anno d’imposta 2021, avvalendosi della remissione in bonis ex art. 2, comma 1, del D.L. n. 16 del 2012.Ai fini del perfezionamento dell’istituto in esame è necessario versare, contestualmente alla presentazione tardiva della comunicazione, la sanzione in misura pari ad € 250,00 nonché possedere i requisiti sostanziali previsti dalla normativa di riferimento.
Associazioni non titolari di Partita Iva – Che versano il saldo e l’acconto delle imposte ratealmente a decorrere dal 30 giugno: versamento della sesta rata di imposte con la maggiorazione dell’interesse dell’1,65%. – Che versano il saldo e l’acconto ratealmente a decorrere dal 30 luglio: versamento della sesta rata di imposte con la maggiorazione dell’interesse dell’1,32% (previa maggiorazione dello 0,40%).