Obbligo di devoluzione del patrimonio a causa del mancato adeguamento al terzo settore: come comportarsi?
La Devoluzione del patrimonio in caso di mancato adeguamento al Terzo Settore è uno dei dettagli che ha generato più discussioni in questi ultimi mesi. Il legislatore ha previsto un esplicito obbligo di devoluzione del patrimonio degli enti del Terzo Settore. L’obbligo vale nel caso in cui le associazioni attive nel terzo settore vadano incontro allo scioglimento o nel caso le ONLUS perdano la loro qualifica fiscale.
Devoluzione del patrimonio nel caso di mancato passaggio nel registro RUNTS.
Il passaggio di associazioni e ONLUS all’interno del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, secondo i nostri consulenti, non comporterebbe un esplicito obbligo di scioglimento, ma non tutti gli enti del terzo settore hanno accettato di migrare all’interno del RUNTS. Alcuni proprio hanno, per ora, deciso di non migrare, altri (la stragrande maggioranza) non hanno ancora preso una chiara posizione, attendendo decisioni e maggiori chiarimenti ufficiali.
Cosa accade se una ONLUS perde la qualifica fiscale ma decide di continuare a lavorare?
Le realtà di volontariato che non dovessero migrare all’interno del RUNTS ma volessero continuare ad operare mantenendo attiva la sua struttura come un ente non commerciale di tipo associativo, possono farlo.
Devoluzioni del patrimonio a causa del mancato adeguamento al terzo settore.
La devoluzione del patrimonio, nel caso in cui l’ente decida di sciogliersi, sarà completa; nel caso invece in cui l’ente perda “solo” la qualifica di ONLUS, la devoluzione del patrimonio sarà solo parziale.
Cosa accade se una onlus decide di non iscriversi al RUNTS?
Una ONLUS che decide di non iscriversi al RUNTS e di non seguire le indicazioni del nuovo codice del terzo settore perderà la sua qualifica fiscale e in ogni caso dovrà (anche successivamente alla perdita della qualifica fiscale) decidere tra lo scioglimento o continuare comunque con la propria attività.
“Nell’ipotesi in cui – si legge testualmente nella circolare 59/E del 31 ottobre 2007 dell’Agenzia delle entrate – l’ente, pur perdendo la qualifica di Onlus, non intenda sciogliersi, ma voglia continuare ad operare come ente privo della medesima qualifica, lo stesso è tenuto a devolvere il patrimonio, secondo i criteri indicati dall’art. 10, comma 1, lett. f, del D.lgs. 460/97, limitatamente all’incremento patrimoniale realizzato nei periodi di imposta in cui l’ente aveva fruito della qualifica di Onlus”.