Per chi apporta le modifiche statutarie in questa fase, prima della operatività del Runts, è necessario inserire una specifica clausola sospensiva per precisare il momento di efficacia delle stesse?
Per gli enti che intendono accedere al Terzo settore sarà importante prevedere una clausola in grado di precisare a partire da quando scattano le modifiche. Si tratta di inserire una clausola sospensiva la cui valenza varia a seconda della qualifica dell’ente.
Nel caso di organizzazioni di volontariato (Odv) o associazioni di promozione sociale (Aps), in quanto regolamentate già dal Codice del Terzo settore (Cts) queste potranno rendere immediatamente efficaci le modifiche. Le Aps, però, non potranno inserire clausole in contrasto con l’articolo 148 del Tuir.
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Per quanto riguarda, invece, associazioni e fondazioni non in possesso di tale qualifica, queste sono libere di scegliere se modificare lo statuto con effetto immediato o sospenderne l’efficacia al momento dell’iscrizione al Runts. In questo caso bisognerà deliberare in tal senso e tenere “sospeso” il testo dello statuto adeguato, subordinandone l’efficacia all’assunzione della qualifica di Ets o, in alternativa, inserire una clausola che ne preveda la sospensione.
In caso si opti per l’efficacia immediata non ci si potrà avvalere della denominazione Ets, con la conseguenza che nello Statuto potrà essere inserita la locuzione «ente del Terzo settore» o l’acronimo Ets, purché si aggiunga una clausola per cui l’utilizzo dello stesso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, sia subordinato all’iscrizione al Runts.
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Come devono comportarsi invece le Onlus?
Gli enti dotati di tale qualifica continueranno a essere disciplinati dal Dlgs 460/1997 sino all’abrogazione del relativo regime. Con la conseguenza che non tutte le modifiche al Cts potranno essere operative immediatamente dalla data della delibera in quanto incompatibili con la disciplina Onlus.
In questo caso, si potrà subordinare l’efficacia delle singole modifiche alla definitiva abrogazione del regime Onlus o, in alternativa, deliberare l’adozione di un nuovo testo di statuto che diverrà efficace e operativo al verificarsi della medesima condizione sospensiva.