Le riforma del Terzo Settore ha portato, dopo decenni, una certa stabilità ed una certa chiarezza nel settore degli enti con fini assistenziali. Se prima della riforma del terzo settore, infatti, il tema “enti con fini assistenziali” presentava non poche zone d’ombra e una procedura di determinazione dell’appartenenza o meno di tali enti alla categoria poco lineare, oggi si è fatto un netto passo in avanti.
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Come possono essere individuati gli enti con fini assistenziali? Tutte le news in materia portate dalla Riforma del terzo Settore.
Precedentemente alla riforma del terzo settore non era possibili individuare con certezza quale enti rientravano tra quelli con fini assistenziali, questo perché non c’era nessun elenco e nessuna normativa specifica. Questa mancanza portava ad una diffusa incertezza e a non conoscere quali enti potevano accedere a tale definizione.
Un ente con un fine assistenziale, prima della riforma, per poter essere classificato come tale doveva essere sottoposto ad un’attenta analisi dello statuto e della tipologia di attività esercitata. Solo dopo attenti controlli infatti era possibile definire l’appartenenza o meno all’ambito degli enti con fini assistenziali.
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Riforma del Terzo Settore e concetto di ente con fini assistenziali!
A concorrere alla definizione di ente con fini assistenziali è il Codice del terzo settore, che come abbiamo già avuto modo di sottolineare definisce i contorni della materia. Il codice del terzo settore all’art. 5 prevede tra le attività che possono essere come di interesse generale “le prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni”.
Nel dettaglio, le attività assistenziali sono:
L’assistenza socio-sanitaria che viene prestata alle persone che presentano bisogni di salute che richiedono prestazioni sanitarie ed azioni di protezione sociale, anche di lungo periodo, sulla base di progetti personalizzati redatti sulla scorta di valutazioni multidimensionali;
Le prestazioni socio-sanitarie di cui all’art. 3-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e integrazioni sono definite tenendo conto dei seguenti criteri: la natura del bisogno, la complessità e l’intensità dell’intervento assistenziale, nonché la sua durata. Ai fini della determinazione della natura del bisogno si tiene invece conto degli aspetti inerenti a funzioni psicofisiche; natura delle attività del soggetto e relative limitazioni; modalità di partecipazione alla vita sociale; fattori di contesto ambientale e familiare che incidono nella risposta al bisogno e nel suo superamento.