É stato definitivamente stabilito il rapporto tra fatturato delle attività principali e secondarie negli Enti del terzo settore. Secondo le ultime indicazioni del d.lgs 117/2017 che andrà in Gazzetta Ufficiale lunedi 26 luglio gli Enti del Terzo Settore, per poter mantenere lo Status di ETS non dovranno generare ricavi superiori al 30% delle entrate complessive dell’ente o comunque non oltre il 66% dei relativi costi complessivi dell’Ets.
Le attività che definiamo come secondarie invece potranno essere realizzate dagli ETS in qualsiasi settore, avendo come limite la finalità di operare per supportare, sostenere, promuovere e agevolare il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente stesso.
Attività diverse Enti del Terzo Settore : non oltre il 30% delle entrate (0 il 66% dei relativi costi complessivi).
Oltre le attività principali (indicate dall’art. 5 del d.lgs 117) gli ETS possono svolgere anche attività diverse ma queste attività devono essere previste e indicate all’interno dell’atto costitutivo o dello statuto e, secondo l’articolo 6, “dovranno essere secondarie e strumentali rispetto alle attività d’interesse generale”.
Sei un collaboratore di un ETS e hai necessità di maggiori informazioni sulla gestione fiscale e contabile della tua organizzazione?
Attività secondarie strumentali rispetto alle attività principali
Lo stesso decreto può correre in nostro soccorso per la definizione delle attività secondarie come attività strumentali. Il decreto legislativo di attuazione chiarisce come le attività secondarie possono essere considerate strumentali rispetto alle principali “indipendentemente dal loro oggetto”, a patto che queste siano esercitate dagli Ets “per la realizzazione, in via esclusiva, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite” dall’Ente stesso.
Non esiste quindi nessun tipo di limite e/o preclusione al tipo di attività che può essere svolta come secondaria, purché i proventi della stessa siano finalizzata sostenere, supportare, promuovere e agevolare il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente.
Cosa si rischia a non rispettare i limiti e le indicazioni di attività secondarie e primarie?
Se un ETS non dovesse rispettare le previsione del decreto legislativo non rimanendo all’interno dei limiti indicarti, è previsto dall’articolo 4 che gli amministratori dell’ente, entro 30 giorni di tempo dalla data di approvazione del bilancio debbano inviare un’apposita segnalazione agli uffici del Registro Unico nazionale del terzo settore (Runts) (o ad altri enti autorizzati alla ricezione).