Stando a quanto disposto nell’art. 6, il legislatore prevede la possibilità di esercitare altre attività, diverse da quelle elencate dall’art. 5, se atto costitutivo e statuto lo consentano, purché secondarie e strumentali alle attività d’interesse generale.
Raccolta Fondi ETS. Quali sono le novità introdotte dalla Riforma Del terzo Settore? Leggiamo le indicazione del CNDCEC
La circolare n. 20 del Ministero del lavoro del 27 dicembre 2018 ha sottolineato che lo statuto dell’ETS 37 Riforma del Terzo settore 1. Principi ispiratori e inquadramento non necessariamente debba individuare specificamente l’oggetto delle attività diverse che devono essere svolte, affermando che l’indicazione delle attività esperibili possa essere definita dall’organo a cui l’ente, in ogni caso, deve attribuire tale competenza.
Raccolta Fondi ETS. Quali sono le novità introdotte dalla Riforma Del terzo Settore? Leggiamo le indicazione del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC)
Il nesso di strumentalità è quindi visto come attenuato, riducendosi al limite ad una mera capacità delle attività secondarie di fornire un autofinanziamento all’attività prevalente di interesse generale.
Alla luce della Circolare del MLPS 27 dicembre 2018, n. 20, “Codice del Terzo settore.Adeguamenti statutari”, si ritiene che le attività diverse potranno essere strumentali, rispetto alle attività di interesse generale, anche solo dal punto di vista finanziario, cioè idonee a fornire un autofinanziamento dell’attività principale dell’ente; sotto il profilo della secondarietà, saranno verosimilmente ripresi i limiti dimensionali rispetto all’attività svolta dell’ente nel suo complesso, con l’individuazione di un limite in termini di ricavi generati dalle attività diverse rispetto al totale del valore normale dei proventi annuali del rendiconto gestionale e un limite alternativo in termini di costi sostenuti per le attività diverse rispetto al totale dei costi annuali sostenuti dall’ETS.
Lo schema di regolamento in materia di attività diverse -su cui la Cabina di Regia ha espresso parere favorevole il 7 marzo 2019 ma su cui, occorre evidenziare, il Consiglio di Stato ha sospeso l’espressione del parere con il provvedimento 000248/2020 del 29 gennaio 2020 al fine di verificarne la compatibilità comunitaria- fornisce, in linea con le richieste del legislatore dell’art. 6 del d.lgs. 117/2017, indicazione dei requisiti della strumentalità e della secondarietà di cui devono essere in possesso le attività diverse per essere considerate tali.
Le attività sono definite come strumentali qualora, indipendentemente dal loro oggetto, sono realizzate in via esclusiva per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dichiarate. Se ne evince che possono essere svolte tutte le attività a condizione che l’eventuale margine sia utilizzato, in una prospettiva di autofinanziamento, per il perseguimento del fine istituzionale.
Per quanto concerne la secondarietà delle attività diverse, il decreto ministeriale, riprendendo in parte la disciplina delle imprese sociali con riferimento alle attività secondarie (d.lgs. 112, art. 2, co. 3), e in altra parte la normativa concernente le ONLUS (d.lgs. 460/1997, art. 10, co. 5), dispone che le attività diverse siano considerate secondarie quando ricorra (almeno) una delle seguenti condizioni:
- i ricavi non sono superiori al 30% delle entrate complessive;
- i ricavi non sono superiori al 66% dei costi complessivi.
È assai importante considerare che nei costi complessivi rientrano, per esplicita indicazione ministeriale, anche:
- i costi figurativi relativi all’impiego dei volontari abituali iscritti nel registro dei volontari di cui all’art. 17 del CTS, determinato sulla base del calcolo delle ore di attività prestate, della retribuzione oraria lorda prevista dalla corrispondente qualifica dai contratti collettivi (d.lgs. 81/2015, art. 51);
- le erogazioni gratuite di denaro e le cessioni o erogazioni gratuite di beni e servizi, misurate in funzione del loro valore normale;
- la differenza tra il valore normale dei beni o servizi acquistati per lo svolgimento dell’attività statutaria e il loro costo effettivo di acquisto.
Il decreto ministeriale copre anche il tema degli obblighi e delle sanzioni derivanti dal superamento dei limiti sopra indicati. Nello specifico, è previsto che l’ETS che supera i predetti limiti debba segnalare tale superamento all’Ufficio del Registro unico nazionale competente per territorio ed eventualmente alla rete associativa nazionale a cui aderisce, nel caso in cui questa eserciti attività di autocontrollo ai sensi dell’art. 93, co. 5 del CTS.
Nell’esercizio successivo l’ETS dovrà “recuperare”, rientrando per una percentuale almeno pari al superamento. Per cui, per esempio, un ETS che nell’esercizio t ha rilevato entrate da attività diverse pari a 35 su entrate complessive pari a 100, superando del 5% il limite previsto, nell’esercizio successivo dovrà presentare, a fronte di entrate complessive pari a 120, attività diverse pari al massimo a 30.
In caso di sforamento dei limiti per due esercizi consecutivi, l’Ufficio del Registro nazionale competente per territorio dispone la cancellazione dell’ente coinvolto dal RUNTS.
L’organo di amministrazione deve evidenziare il criterio scelto per il rispetto della secondarietà.
Questo deve anche dare evidenza del rispetto del carattere strumentale e secondario delle attività diverse a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
Tale strumentalità e secondarietà sarà anche oggetto di verifica da parte dell’organo di controllo ai sensi del co. 7 dell’art. 30 del CTS. Non essendo fornita alcuna indicazione in merito alla “continuità” del criterio selezionato, si deve presumere che questo possa mutare da esercizio ad esercizio.
Un ETS può finanziarsi attraverso lo strumento delle raccolte fondi?
Un ETS, per finanziare le proprie attività d’interesse generale, ai sensi dell’art. 7, può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, sia impiegando risorse dell’ente, inclusi volontari e dipendenti, che impiegando risorse di terzi, sempre nel rispetto dei principi di trasparenza e correttezza nei confronti dei sostenitori. 39 Riforma del Terzo settore 1. Principi ispiratori e inquadramento Anche in questo caso occorre rispettare le linee guida di cui all’art. 7 del CTS che sono adottate con decreto ministeriale