Ulteriori misure in favore di lavoratori, imprese e famiglie
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 9 agosto 2022, n. 115 recante “Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali”.
In linea di continuità con il Decreto Aiuti (D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni in L. 15 luglio 2022, n. 91), il c.d. Decreto Aiuti bis implementa una serie di misure in materia di energia, politiche sociali e industriali per contrastare di effetti economici della crisi internazionale.
Questi, nel dettaglio, i principali interventi.
Rafforzamento del bonus sociale energia elettrica e gas (art. 1): per il 4° trimestre dell’anno 2022, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute nonché la compensazione per la fornitura di gas naturale, riconosciute sulla base del valore ISEE di cui all’art. 6 del D.L. 21 marzo 2022, n. 21, saranno rideterminate dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) entro il 30 settembre 2022, con l’obiettivo di contenere la variazione, rispetto al trimestre precedente, della spesa dei clienti agevolati corrispondenti ai profili-tipo dei titolari dei suddetti benefici, nel limite di 2.420 milioni di euro per l’anno 2022, complessivamente tra elettricità e gas.
Estensione ad ulteriori categorie di lavoratori dell’indennità una tantum prevista dagli articoli 31 e 32 del Decreto Aiuti (art. 22):
- l’indennità una tantum di 200 euro per i lavoratori dipendenti introdotta dall’art. 31 del Decreto Aiuti, è riconosciuta anche ai lavoratori con rapporto di lavoro in essere nel mese di luglio 2022 e che fino alla data di entrata in vigore del Decreto Aiuti non hanno beneficiato dell’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti di cui alla Legge di Bilancio 2022 (art. 1, comma 121, L. n. 234/2021), poiché interessati da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’INPS;
- l’indennità prevista dall’art. 32, comma 1, del Decreto Aiuti è estesa in favore dei soggetti beneficiari di trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione con decorrenza entro il 1° luglio 2022 (anziché entro il 30 giugno 2022);
- inoltre, l’indennità di 200 euro di cui all’art. 32, comma 12, del Decreto Aiuti è riconosciuta anche in favore dei collaboratori sportivi (che siano stati, in particolare, beneficiari di almeno una delle indennità previste: dall’art. 96 del D.L. n. 18/2020, convertito in L. n. 27/2020; dall’art. 98 del D.L. n. 34/2020, convertito in L. n. 77/2020; dall’art. 12 del D.L. 104/2020, convertito in L. n. 126/2020; dall’art. 17, comma 1, e 17 bis, comma 3, del D.L n. 137/2020, convertito in L. n. 176/2020, dall’art. 10, commi 10-15, del D.L. n. 41/2021, convertito in L. n. 69/2021; dall’art. 44 del D.L. n. 73/2021, convertito in L. n. 106/2021).