DPCM 25 ottobre 2020: quali attività sportive possono continuare a lavorare e come organizzare le lezioni nelle prossime settimane?
Il Governo, con il DPCM 25 ottobre 2020, ha deciso di dare una robusta spallata alle attività sportive, e in particolare alle attività sportive dilettantistiche organizzate da centinaia di ASD e SSD. Dopo l’iniziale sensazione di paura e di spaesamento, la paura di dover chiudere per forza ogni tipo di attività sportiva era forte, è subentrata la voglia di capire come poter tenere aperte le palestre e come poter continuare le attività sportive.
Il DPCM del 25 ottobre, diciamolo subito chiaramente, lascia alcuni spazi di manovra. Lo stesso dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio ha poi confermato i nostri ragionamenti.
Per una migliore comprensione di quanto stabilito dal DPCM 25 ottobre 2020 riportiamo di seguito, le norme relative l’attività sportiva, contenute nell’art. 1 ai punti d), e), f), g), h):
- “d) è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nei rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;
- e) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di squadra, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; restano consentiti soltanto gli eventi e le competizioni sportive, riconosciuti di interesse nazionale, nei settori professionistici e dilettantistici, dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chi use ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva; le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra partecipanti alle competizioni di cui alia presente lettera sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva;
- f) sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle Regioni e dalle Province autonome, ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020; sono consentite le attività dei centri di riabilitazione, nonché quelle dei centri di addestramento e delle strutture dedicate esclusivamente al mantenimento dell’efficienza operativa in uso al Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico, che si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti;
- g) fatto salvo quanto previsto alia lettera e) in ordine agli eventi e alle competizioni sportive di interesse nazionale, lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con provvedimento del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, è sospeso; sono altresì sospese l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale;
- h) al fine di consentire il regolare svolgimento delle competizioni sportive di cui alla lettera e), che prevedono la partecipazione di atleti, tecnici, giudici e commissari di gara, e accompagnatori provenienti da Paesi per i quali l’ingresso in Italia e vietato o per i quali e prevista la quarantena, questi ultimi, prima dell’ingresso in Italia, devono avere effettuato un test molecolare o antigenico per verificare lo stato di salute, il cui esito deve essere indicate nella dichiarazione di cui all’articolo 5, comma 1, e verificato dal vettore ai sensi dell’articolo 7. Tale test non deve essere antecedente a 72 ore dall’arrivo in Italia e i soggetti interessati, per essere autorizzati all’ingresso in Italia, devono essere in possesso dell’esito che ne certifichi la negatività e riporti i dati anagrafici della persona sottoposta al test per gli eventuali controlli. In caso di esito negativo del tampone i soggetti interessati sono autorizzati a prendere parte alla competizione sportiva internazionale sul territorio italiano, in conformità con lo specifico protocollo adottato dall’ente sportivo organizzatore dell’evento.”
DPCM 25 ottobre 2020 – Le FAQ aggiornate per il mondo dello SPORT e per le associazioni sportive.
Il Dipartimento per lo Sport ha pubblicato le risposte alle domande più frequenti in merito a quanto disposto dal DPCM 25 ottobre 2020 per il settore sportivo.
- 1. I Centri di danza possono restare aperti? Nell’elenco degli sport di contatto si dice che possono continuare in modalità individuale. È possibile continuare le classi di danza classica?
I centri di danza, qualora non ricomprendibili come palestre, sono da considerarsi come centri culturali o ricreativi, pertanto rientranti nelle previsioni di chiusura di cui all’art.1 comma 9 lett. f) del Dpcm 24 ottobre. Anche le classi di danza classica sono pertanto sospese.
- 2. Sport di squadra e di contatto: gli allenamenti nei centri sportivi (che restano aperti) possono essere svolti in forma individuale? Se no, i singoli atleti possono allenarsi nei centri da soli? E in contemporanea con gli altri?
Le attività motorie e di sport di base possono essere svolte presso centri sportivi e circoli all’aperto, fermo restando il rispetto del distanziamento sociale e senza alcun assembramento. Pertanto, sarà possibile solo svolgere allenamenti e attività sportiva di base a livello individuale, previsti dal decreto del ministro dello sport del 14 ottobre 2020 che individua gli sport da contatto. Gli allenamenti per sport di squadra, parimenti, potranno svolgersi in forma individuale, previo rispetto del distanziamento.
- 3. È possibile continuare le attività delle scuole calcio o altri sport di squadra?
L’attività delle scuole calcio deve essere sospesa, tuttavia, come specificato nella FAQ n. 2, fermo restando il distanziamento ed il divieto di assembramento, è possibile svolgere allenamenti a livello individuale in centri sportivi, circoli e altri luoghi all’aperto. Non è quindi possibile fare partite di allenamento o altre attività che prevedono o possono dar luogo a contatto interpersonale ravvicinato, ma è possibile l’allenamento individuale come attività motoria.
- 4. La Lega nazionale dilettanti di calcio è considerata di interesse nazionale? Può continuare?
Le leghe nazionali dilettanti di sport di contatto possono continuare la loro attività, come previsto dalla lett. E del Dpcm 24 ottobre 2020.
- 5. Gli atleti e altri operatori coinvolti in attività a livello federale possono continuare ad allenarsi?
Coloro che svolgono attività sportiva di interesse nazionale potranno continuare anche gli allenamenti, sempre a porte chiuse, come previsto dall’art. 1, comma 9, lettera e) del DPCM.
- 6. Gli allenamenti e le gare di atleti agonisti in piscina, pallanuoto compresa, possono continuare?
La lettera e) dell’art. 1, comma 9 del DPCM specifica che le sessioni di allenamento e le competizioni degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra partecipanti alle competizioni di interesse nazionale, nei settori professionistici e dilettantistici, dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva. Essa pone quindi una deroga implicita e una specialità rispetto a quanto previsto dalla lettera f). Pertanto, per gli sport di contatto di interesse nazionali, svolti in piscina (es. pallanuoto) si potranno continuare con gli allenamenti. Le piscine in cui si svolgono le suddette attività, potranno, dunque, essere utilizzate, solo ed esclusivamente per questa finalità.
- 7. Attività sportiva e attività motoria è consentita nei centri purché rispetti il distanziamento?
L’attività motoria e quella sportiva di base restano consentite in centri e circoli sportivi esclusivamente all’aperto, previo rispetto del distanziamento e delle altre precauzioni previste dai protocolli, come previsto dall’art. 1, comma 9, lettera d) del DPCM.
- 8. I centri tennis e padel amatoriali proseguono?
Il tennis e padel, non rientrando nelle categorie degli sport di contatto, potranno continuare solo in centri e circoli sportivi all’aperto, previo rispetto dei protocolli di sicurezza.
- 9. Gli impianti sciistici restano aperti con protocollo specifico?
L’art. 1, comma 9, lettera mm) prevede che gli impianti sciistici vengano chiusi, ad eccezione di quelli per manifestazioni sportive di interesse nazionale (come previsto dalla lettera e) del medesimo comma 9). La loro riapertura agli sciatori amatoriali è subordinata all’approvazione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle province autonome, validate dal CTS.
- 10. Le palestre scolastiche possono continuare la loro attività?
Le attività curriculare svolta in orario scolastico nelle palestre scolastiche viene regolamentata dal Ministero dell’Istruzione.
Le attività organizzate da ASD/SSD in orario extrascolastico nelle palestre scolastiche sono assimilate invece a quelle realizzate in qualunque altra palestra e rientrano, pertanto, nella disposizione di sospensione di cui alla lettera f del comma 9 art.1 dpcm 24 ottobre 2020.
- 11. I corsi in piscina sono sospesi o laddove siano messe in atto tutte le misure di sicurezza possono continuare?
I corsi in piscina sono sospesi secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 9, lettera f9 del DPCM.
- 12. Studi di personal training one to one possono proseguire?
Gli studi di personal training one to one potranno continuare solo quelle attività che possano fungere da presidio sanitario obbligatorio (fisioterapia o riabilitazione) o erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, come disciplinato dall’art. 1, comma 9, lettera f) del DPCM, oppure i personal training svolti all’aperto, mantenendo le distanze di sicurezza.
- 13. È possibile continuare a svolgere corsi di pattinaggio su pista e su ghiaccio su di una pista di dimensioni limitate posta all’aperto. Valgono gli stessi limiti degli impianti indoor? Oppure, mantenendo la distanza di sicurezza e applicando il protocollo della federazione sportiva, è possibile praticare l’attività?
Le attività motorie e di sport di base possono essere svolte presso centri sportivi e circoli all’aperto, fermo restando il rispetto del distanziamento e dei protocolli di sicurezza. Pertanto, sarà possibile proseguire con le attività della scuola di pattinaggio su pista e su ghiaccio all’aperto, ma solo in forma individuale.
- 14. Sono consentite le attività di yoga, pilates, ecc?
Le attività di yoga e pilates, come ogni altra attività motoria, possono essere svolte esclusivamente in centri o circoli sportivi all’aperto.
- 15. È possibile svolgere l’attività quali il beach tennis o altre in un circolo sportivo all’interno di un tendone tensostatico con aperture laterali o campi con coperture pressostatiche? Può essere considerata “attività sportiva all’aperto”.
AI fini delle disposizioni del DPCM, il pallone tensostatico o campi con coperture pressostatiche sono da equipararsi ad un locale al chiuso.