È stato pubblicato il Decreto-Legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante “Disposizioni urgenti per l’accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l’organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali”.
Disposizioni urgenti per l’accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l’organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali
Le disposizioni urgenti in materia di spettacoli aperti al pubblico, di eventi e competizioni sportivi e di discoteche (art. 1) e quelle in materia di musei e altri istituti e luoghi della cultura (art. 2), si applicano dall’11 ottobre 2021.
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le disposizioni sulle capienze per quanto riguarda l’accesso alle attività culturali, sportive e ricreative.
In dettaglio:
Teatri, cinema, concerti
In zona bianca, per gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all’aperto, e spettacoli che si svolgono in locali ordinariamente previsti per competizioni sportive (stadi e palasport, ma occorre l’autorizzazione della Commissione di vigilanza), la capienza consentita è del 100% di quella massima autorizzata sia all’aperto che al chiuso: l’accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19.
In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 50% di quella massima autorizzata.
Sport, pubblico a eventi e competizioni sportive
In zona bianca la capienza consentita non può essere superiore al 75% di quella massima autorizzata all’aperto e al 60% al chiuso. L’accesso è consentito solo a soggetti muniti di certificazione verde COVID-19.
In zona gialla, la capienza consentita non può essere superiore al 50% di quella massima autorizzata all’aperto e al 35 % al chiuso.
Resta fermo il rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport.
Discoteche (art.1)
La capienza nelle sale da ballo, discoteche e locali assimilati non può essere superiore al 75% di quella massima autorizzata all’aperto e al 50% al chiuso.
Nei locali al chiuso deve essere garantita la presenza di impianti di aerazione senza ricircolo dell’aria e l’uso del dispositivo di protezione delle vie respiratorie, ad eccezione del momento del ballo.
Sanzioni (art. 1)
In caso di violazione delle regole su capienza e green pass nei settori di spettacoli, eventi sportivi e discoteche, la chiusura si applica dalla seconda violazione.
Musei (art. 2)
Nelle strutture museali è stata eliminata la distanza interpersonale di un metro per i visitatori.
Modifiche in merito all’obbligo di Green Pass nei luoghi di lavoro pubblici e privati: l’art. 3 del D.L. in commento ha introdotto l’obbligo per il prestatore di lavoro di fornire, entro un adeguato preavviso, la comunicazione di mancato possesso della certificazione verde COVID 19, su richiesta del datore di lavoro, al fine di soddisfare le esigenze organizzative aziendali.