Tutto quello che devi sapere sul nuovo bonus collaboratori sportivi. Importi erogabili, soggetti beneficiari, modalità e termini di presentazione delle domande.
Dal “decreto Sostegni” in arrivo nuovi contributi per i collaboratori sportivi: individuate tre fasce, gli aiuti andranno da 1.200 a 3.600 euro con due importanti novità da segnalare:
- • il bonus non è legato ad alcuna mensilità e, per ora, deve quindi considerarsi una tantum per l’anno 2021;
- • l’importo non è fisso ma variabile e viene determinato in relazione all’ammontare dei compensi percepiti nell’anno 2019 come segue:
a) 3.600 euro se gli importi percepiti nel 2019 sono superiori a 10.000 euro
b) 2.400 euro se gli importi percepiti nel 2019 sono compresi tra 4.000 e 10.000 euro;
c) 1.200 euro se gli importi nel 2019 sono inferiori a 4.000 euro.
Si tratta quindi di un indennizzo proporzionato all’ammontare dei compensi percepiti nell’anno di imposta pre-covid, ispirato, come si legge nella relazione illustrativa, a ragioni di equità al fine di non “discriminare i soggetti che fanno del lavoro sportivo la propria fonte di reddito unica o primaria da coloro che esercitano il lavoro sportivo a latere di altra attività (ad esempio studenti)”.
La disposizione – stando alla bozza dell’articolato – non fa specifico riferimento a contratti in essere a una certa data ma precisa che tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 31 dicembre 2020 e non rinnovati si considerano cessati a causa dell’emergenza epidemiologica e pertanto validi al fine di beneficiare del bonus 2021.
Il bonus come in precedenza sarà erogato da Sport e Salute s.p.a. con le consuete modalità:
i soggetti che hanno già beneficiato del bonus per il 2020 (quindi una o più indennità relativamente ai mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, novembre e dicembre 2020) riceveranno automaticamente senza necessità di presentare una nuova domanda l’ammontare dell’indennità, rapportato al compenso percepito nel 2019, già dichiarato all’atto di presentazione della prima domanda e già verificato da Sport e Salute con i dati risultanti all’Agenzia delle Entrate;
l’erogazione anche se automatica presuppone e richiede la permanenza dei requisiti e quindi riteniamo che tali soggetti riceveranno una mail da Sport e Salute con richiesta di confermare il possesso dei requisiti con dichiarazione rilasciata ai sensi dell’art.445/2000 e pertanto con valore di autocertificazione, secondo una procedura già collaudata con le precedenti erogazioni automatiche; vi invitiamo a seguire il canale telegram di Sport e Salute per aggiornamenti e comunicazioni dei quali vi daremo comunque conto in maniera tempestiva.
Si raccomanda intanto di verificare che la mail comunicata a Sport e Salute attraverso la piattaforma sia attiva e costantemente monitorata per non rischiare di perdere messaggi che spesso contengono termini ristretti entro i quali rispondere. Come per le versioni precedenti, il bonus erogato da Sport e Salute non concorre alla formazione del reddito.
Un contributo firma dei consulenti dello Studio Straguzzi